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nello spazio virtuale dello studio legale avv. Alessandro Pedone.
Campi di attivita'
Assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i campi del diritto civile ed in particolare in materia di diritto di famiglia e dei minori, responsabilità civile (responsabilità professionale, mobbing, straining, stress da lavoro correlato, stalking), locazioni e condominio, recupero crediti (esecuzioni mobiliari ed immobiliari).
Consulenze legali on line
Le consulenze legali per via telematica o telefonica saranno fornite nel pieno rispetto del codice deontologico forense . NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE. I compensi dovuti per le attività svolte saranno calcolati secondo le vigenti tariffe, che prevedono onorari variabili da un minimo di 15 € ad un massimo di 150 € più IVA 20% e CAP 4% per le consultazioni orali ed i pareri telefonici o telematici che non importino informativa o studio particolari.
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Responsabile del servizio è l'Avv. Alessandro Pedone.
Unique visitors to post: 0Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato – Abrogazione delle Tariffe forensi
Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 3 febbraio 2012 – S., con l’Avv. I. V. c/ F.M.; dep. contestuale (est. G. Buffone)
Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Riferimento agli importi liquidati in precedenza – parametro di riferimento – Sussiste
L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.
Unique visitors to post: 0Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato – Abrogazione delle Tariffe forensi
Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/ D.; est. G. Buffone)
Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Decreto Ingiuntivo – Riferimento alle cd. Tabelle orientative condivise con il Consiglio dell’Ordine – Sussiste
L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità
Unique visitors to post: 0Credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale – Oggetto di cessione – Sussiste – Disciplina del ceduto credito risarcitorio – Caratteri
Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52
Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove ricorra una ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), atteso che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.
L’acquirente sottoscrive la proposta e versa la caparra: il contratto è concluso
La firma del venditore, per ricevuta, sull’assegno con cui l’acquirente ha pagato la caparra vale come conoscenza dell’accettazione della proposta e, quindi, sancisce la conclusione del contratto di vendita.
Unique visitors to post: 0Verbale valido anche fuori centro abitato e senza contestazione
La multa per eccesso di velocità può essere legittimamente notificata per posta se l’autovelox consente l’accertamento della violazione solo dopo il passaggio del veicolo davanti allo strumento.
Unique visitors to post: 0Danno morale – Risarcibilità – Autonomia – Sussiste – Assorbimento nel danno biologico
Danno morale - Risarcibilità - Autonomia - Sussiste - Assorbimento nel danno biologico - Esclusione - Indirizzo del Legislatore successivo al 2008 - Sussiste
Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 dicembre 2011 n. 30668 (Pres. Roselli, rel. Arienzo)
Il danno morale appartiene ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; il profilo morale del danno non patrimoniale è, dunque, autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato. La modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l'altro un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 18641/2011 cit).
Unique visitors to post: 0Contributo unificato 2012 nuovi aumenti
L’articolo 28 della cosiddetta Legge Stabilità introduce due disposizioni importanti in materia di Contributo Unificato, apportando modifiche al T.U. Spese di Giustizia.
Innanzitutto viene modificato, in aumento, il contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione.
Unique visitors to post: 0Schema di D.Lgs. – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace
Schema di Decreto Legislativo recante: “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”
Unique visitors to post: 0Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore.
Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore. Lo stabilisce il Tar del Lazio con l'ordinanza 4912/11 che accoglie il ricorso presentato da un gruppo di avvocati: quali che siano le ragioni che abbiano ispirato il provvedimento adottato dall'ufficio giudiziario, sussiste l'adeguato fumus boni iuris per accogliere l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti che dispongono l'orario ridotto.
Bocciato il provvedimento del presidente del tribunale della capitale che prevedeva l'apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore (e successivamente per tre ore e mezzo) quando invece la legge impone l'accesso al pubblico per cinque ore nei giorni feriali. L'apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie del tribunale contrasta con il disposto di cui all'articolo 162 della legge 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali.
Unique visitors to post: 0Anche se il cliente non paga, l’avvocato ha l’obbligo di restituire i documenti
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 8 – 17 novembre 2011, n. 24080
(Presidente Vittoria – Relatore Tirelli)
Svolgimento del processo
Con atto spedito in data 23/3/2011, l'avv. P.D. ha proposto ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, inviatagli a mezzo posta il 21/2/2011 e ritirata il successivo 24/2/2011.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza dell'8/11/2011.
Motivi della decisione
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