Avv. Alessandro Pedone

9ago/10Off

Benvenuti

Pubblicato il admin

nello spazio virtuale dello studio legale avv. Alessandro Pedone.

Visit Website!

Campi di attivita'

Assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i campi del diritto civile ed in particolare in materia di diritto di famiglia e dei minori, responsabilità civile (responsabilità professionale, mobbing, straining, stress da lavoro correlato, stalking), locazioni e condominio, recupero crediti (esecuzioni mobiliari ed immobiliari).

Consulenze legali on line

Le consulenze legali per via telematica o telefonica saranno fornite nel pieno rispetto del codice deontologico forense . NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE. I compensi dovuti per le attività svolte saranno calcolati secondo le vigenti tariffe, che prevedono onorari variabili da un minimo di 15 € ad un massimo di 150 € più IVA 21% e CAP 4% per le consultazioni orali ed i pareri telefonici o telematici che non importino informativa o studio particolari.
Per richiedere una consulenza legale per via telematica o telefonica occorre inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@alpedone.net indicando:

  1. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di residenza e recapiti telefonici del richiedente il parere;
  2. una sintetica esposizione dei fatti e delle questioni sulle quali si intende chiedere la consulenza.

Lo Studio si riserva di accettare le richieste di consulenza pervenute; in caso di accettazione della richiesta di consulenza il richiedente riceverà la lettera d'incarico da sottoscrivere ed inoltrare via fax al numero 035244201 (ovvero per e-mail in formato PDF all'indirizzo info@alpedone.net), nonché la comunicazione del costo della consulenza e delle modalità per effettuare il pagamento.

Responsabile del servizio è l'Avv. Alessandro Pedone.

Siamo presenti anche su


My status
Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo (Italia)
tel. / fax +39.035.244201 - fax +39.178.224.2467
@: info@alpedone.net - PEC: info@pec.alpedone.net / alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it
Polizza assicurativa per la responsabilità civile sottoscritta con la società Cattolica S.p.A. n. 0000745804


Unique visitors to post: 7

4mag/12Off

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI – QUALIFICAZIONE DEL VIZIO – CONTRASTO

Pubblicato il admin

  ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 6478 DEL 24 APRILE 2012
     



PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DEL VIZIO - CONTRASTO

La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione in ordine alla quale esiste un contrasto o, comunque, di massima e particolare importanza, relativa al vizio che inficia la sentenza emessa da un giudice monocratico di primo grado diverso da quello innanzi al quale le parti abbiano precisato le conclusioni: ha riscontrato, infatti, un orientamento che qualifica il vizio come nullità ex art. 161, comma 2°, cod. proc. civ., con conseguente obbligo del giudice d’appello di rimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; ed un secondo orientamento, secondo cui, invece, il giudice di appello è obbligato a trattenere la causa, decidendola nel merito, non potendo ritenersi integrata la predetta ragione di nullità.
 
  (Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore A. Carrato)

Unique visitors to post: 7

2mag/12Off

GIUSTIZIA, OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO PER LA RIFORMA CON LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE, PER UNA EQUILIBRATA E NON DEMOLITORIA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, PER L’ABROGAZIONE DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE

Pubblicato il admin

COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA, OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO PER LA RIFORMA CON LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE, PER UNA EQUILIBRATA E NON DEMOLITORIA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, PER L’ABROGAZIONE DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE

SI PREVEDE UNA FORTE ADESIONE DEGLI ORDINI FORENSI

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, pur confermando la disponibilità al dialogo con il Governo, ricorda che rimangono irrisolti diversi problemi: revisione della geografia giudiziaria, riforma con legge della professione forense, media-conciliazione obbligatoria. Per questa ragione l’Oua, nei giorni scorsi, ha chiesto l’adesione di tutti gli avvocati dal 15 maggio al 16 giugno allo sciopero bianco, già deliberato dagli Ordini forensi di Trani, Reggio Emilia e Forlì-Cesena: “Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale nel buon funzionamento della giustizia, con decine di attività di supplenza volontaria e gratuita che essi prestano quotidianamente. Eppure questo ruolo spesso non viene riconosciuto, al contrario l’avvocatura è continuamente e ingiustamente attaccata”. “Siamo infatti oggetto di continui provvedimenti legislativi – aggiunge il presidente Oua - che aggrediscono tanto l’identità stessa della nostra professione quanto la natura pubblica della giustizia italiana”.


Unique visitors to post: 25

27apr/12Off

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , SENTENZA 18 aprile 2012 14930 Pres. Brusco – est. Blaiotta , n.14930 – Pres. Brusco – est. Blaiotta

Pubblicato il admin

"Deve essere qualificato negligente e imprudente il comportamento del medico curante che non valuta i sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca del paziente, scambiandoli per gastrite, e non prescrive con immediatezza gli occorrenti approfondimenti diagnostici. Ne consegue che il sanitario risponde di omicidio colposo per la morte dello stesso paziente, verificatasi nel giro di qualche giorno, per blocco cardiaco letale, perché il giudizio di probabilità logica sull'effetto salvifico delle condotte omesse conduce a ritenere ragionevolmente dimostrata la risolutività di una condotta conforme alle leges artis."


Unique visitors to post: 6

12apr/12Off

Assegno divorzile – Differenza reddituale – Presupposti

Pubblicato il admin

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5646
Presidente Luccioli – Relatore Bisogni

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Chiavari con sentenza non definitiva del 10 febbraio 2005 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R..F. e N..V. il (OMISSIS) e, con sentenza definitiva del 22 febbraio 2007, riconosceva il diritto della V. a percepire un assegno divorzile pari a 500 Euro mensili dalla domanda sino al 7 marzo 2005 (data di pensionamento del F. ) e di Euro 200 mensili per il periodo successivo a tale data.
La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente l'appello di R..F. riducendo a 300 e 100 Euro l'ammontare dell'assegno divorzile spettante a N..V. rispettivamente sino al 7 marzo 2005 e successivamente a tale data.
Ricorre per cassazione R..F. affidandosi a tre motivi di impugnazione e depositando memoria difensiva.
Si difende con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale N..V. articolato su due motivi di impugnazione.

Motivi della decisione


Unique visitors to post: 12

12apr/12Off

Revocazione – Separazione tra coniugi – Relazione extraconiugale – Dolo

Pubblicato il admin

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5648
Presidente Luccioli – Relatore Bisogni

Svolgimento del processo

E. M. V. ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie M.A.D.M. e determinato il contributo mensile a suo carico per il mantenimento della M.. Il ricorrente ha dedotto che solo nell'ottobre 2009 aveva appreso della relazione della M. con F. N., relazione già in corso all'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di La Spezia, avvenuta l'8 settembre del 2000, e da cui era nato il 28 aprile 2001 il figlio S. A. N., ma che era stata tenuta nascosta dalla M.. Ha ritenuto il ricorrente che tale mancata conoscenza non emersa neanche successivamente nel giudizio di separazione aveva determinato la statuizione relativa alla predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Si è costituita la M. che ha resistito al ricorso.
La Corte di appello di Genova con sentenza dell'8 luglio - 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria.
Contro la sentenza ricorre per cassazione E. M. V. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Il ricorrente chiede altresì la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 38/2009 della Corte di appello di Genova emessa nel giudizio di separazione e che l'odierno ricorrente ha impugnato per revocazione.
Si difende con controricorso M.A.D.M..
Il ricorrente deposita memoria difensiva.


Unique visitors to post: 9

5apr/12Off

Sentenza n. 78/2012: illegittimità costituzionale art. 2, c. 61°, del d. l. 29/12/2010 n. 225

Pubblicato il admin

da: www.cortecostituzionale.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Unique visitors to post: 73

2apr/12Off

Abogado – Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine – abuso del diritto comunitario

Pubblicato il admin

Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Con ricorso notificato in data 9 novembre 2011 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (….), il Dott. S.F. impugnava il silenzio formatosi in relazione alla sua domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di (…), domanda depositata in data 6 ottobre 2011.


Unique visitors to post: 144

2apr/12Off

Corte Costituzionale – illegittimita’ costituzionale dell’art. 15 D. L.vo n. 111 del 17 marzo 1995

Pubblicato il admin

SENTENZA N. 75

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra A.M.L. ed altra e la Sprintours s.p.a. ed altra, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di A.M.L. ed altra (fuori termine) e della Sprintours s.p.a. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Piergiorgio Bonini per A.M.L. ed altra, Carlo F. Galantini per la Sprintours s.p.a. ed altra e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.― Il Tribunale ordinario di Verona, sezione IV civile, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al reg. ord. n. 193 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»).


Unique visitors to post: 48

2apr/12Off

Improcedibilita’ dell’appello – preclusione/decadenza – Affidamento della parte su pregressa giurisprudenza – Overruling – Sussiste

Pubblicato il admin

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 marzo 2012 n. 5181 (Pres., rel.
Battimiello): Deve escludersi l'operatività della preclusione o della
decadenza derivante dal mutamento giurisprudenziale nei confronti della
consolidata precedente interpretazione della regola stessa la quale, sebbene
solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola
conforme alla legge del tempo. In questo caso, lo strumento processuale
tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in relazione
alle peculiarità delle situazioni processuali interessante dal mutamento di
giurisprudenza.


Unique visitors to post: 11

23mar/12Off

CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – Decurtazione dei punti dalla patente – Opposizione ai sensi dell’art. 204-bis cod. strada – Impugnazione immediata ai soli effetti della sanzione accessoria – Ammissibilità.

Pubblicato il admin

Sentenza 13 marzo 2012, n. 3936

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.


Unique visitors to post: 21