Avv. Alessandro Pedone

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SINISTRI STRADALI – AZIONE RISARCITORIA – RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL’ASSICURATORE – REQUISITI DELLA RICHIESTA SCRITTA – RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – SUSSISTE – IDONEITÀ E SUFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE DEL MANDATO LEGALE – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 31 marzo 2011 n. 7437

A norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali, a norma della legge stessa,
vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'assicuratore il risarcimento del
danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di Cassazione ha avuto modo di escludere la necessita' dell'osservanza di forme rigidamente vincolate alla previsione di legge,
espressamente ammettendo che il predetto onere, che e' condizione di proponibilita' della domanda, potesse ritenersi soddisfatto a mezzo di atti equipollenti, purche' egualmente
idonei al raggiungimento dello scopo di consentire all'assicuratore la valutazione dell'opportunita' di un accordo con il danneggiato, cosi' prevenendo premature
domande giudiziali (confr. Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass. civ., 22 aprile 2008, n. 10371). Ciò vuol dire che l'onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere
il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria e' soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso
comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresi' gli elementi identificativi essenziali.

Avv. Alessandro Pedone via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo @: info@alpedone.net
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