Avv. Alessandro Pedone

22dic/11Off

Mediazione: no alla sospensiva – TAR Lazio, sezione Prima, ordinanza 19 – 20 dicembre 2011, n. 4909

TAR Lazio, sezione Prima, ordinanza 19 – 20 dicembre 2011, n. 4909
Presidente Giovannini – Estensore Bottiglieri

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n,180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


 

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