Avv. Alessandro Pedone

9gen/12Off

Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore.

Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore. Lo stabilisce il Tar del Lazio con l'ordinanza 4912/11 che accoglie il ricorso presentato da un gruppo di avvocati: quali che siano le ragioni che abbiano ispirato il provvedimento adottato dall'ufficio giudiziario, sussiste l'adeguato fumus boni iuris per accogliere l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti che dispongono l'orario ridotto.

Bocciato il provvedimento del presidente del tribunale della capitale che prevedeva l'apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore (e successivamente per tre ore e mezzo) quando invece la legge impone l'accesso al pubblico per cinque ore nei giorni feriali. L'apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie del tribunale contrasta con il disposto di cui all'articolo 162 della legge 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali.

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T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione I
Sentenza 20 dicembre 2011, n. 4912
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.G., R.B., F.B., A.C., A.C., D.C., P.D.T., C.G., M.M., A.M., R.N., M.S., M.S., I.M.S., M.V., S.R., G.G., S.N., A.B., E.C., A.D'A., F.G., R.M.M., I.S., O.C., V.G., P.G., V.O., G.L., E.O., F.D'A., rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, via Lucrezio Caro, 63;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
G.L., G.G., G.A.C., G.S. e N.M., rappresentati e difesi dall'avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recanti la limitazione dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma e in particolare, dei provvedimenti prot. 9580 e 9581 del 18.10.2011, 8223 del 12.9.2011, 10074 del 4.11.2011;
nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti,
del provvedimento (prot. 10814 del 24.11.2011) del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recante la (ri)definizione dell’”orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma” dal 1.12.2011 al 30.6.2012.
Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, i motivi aggiunti sembrano assistiti da adeguato fumus boni iuris in quanto - premesso che l’organo emanante l’atto impugnato è incardinato nel Ministero della Giustizia, per cui il ricorso appare correttamente notificato – l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali;
Tenuto conto che l’assoluta peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
accoglie l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avv. Alessandro Pedone via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo @: info@alpedone.net
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