Avv. Alessandro Pedone

19gen/12Off

L’acquirente sottoscrive la proposta e versa la caparra: il contratto è concluso

La firma del venditore, per ricevuta, sull’assegno con cui l’acquirente ha pagato la caparra vale come conoscenza dell’accettazione della proposta e, quindi, sancisce la conclusione del contratto di vendita.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 ottobre 2011 – 13 gennaio 2012, n. 412
Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola

Fatto e diritto

1) C.A., proclamandosi titolare della ditta individuale Promec di C.A., corrente in (omissis), ha citato davanti al tribunale di Bari la spa Sachman R.l, per far accertare la legittimità del recesso, ex art. 1385 cc, dal contratto di fornitura di una fresatrice a montante mobile e ottenere il pagamento del doppio della caparra di 70.000 Euro a suo tempo versata.
Accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in comparsa di risposta dalla convenuta, il tribunale, con sentenza 10 dicembre 2009, comunicata il 29 dicembre successivo, ha dichiarato l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Reggio Emilia.
Ha ritenuto che il contratto venne perfezionato in Reggio Emilia, tanto facendo riferimento alle due conferme d'ordine datate 12 ottobre 2005 prodotte dall'attore, sia facendo riferimento alla conferma 28 dicembre 2005 prodotta dalla convenuta, recante un prezzo di novemila Euro maggiore, in quanto la conferma d'ordine era configurata quale proposta contrattuale di cui la società convenuta attendeva l’accettazione, ricevuta in Reggio Emilia. Quanto al luogo di esecuzione del contratto, il tribunale osservava che - per patto esplicito - il collaudo e l’accettazione dovevano aver luogo presso lo stabilimento di produzione, restando irrilevante l'installazione successiva in Gioia del Colle e il corso di istruzione da svolgere colà.
Con atto notificato il 22 gennaio 2010, C.A. ha proposto regolamento di competenza.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
2) Il ricorso consta di due complessi motivi.
Entrambi in rubrica evidenziano tre profili: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 cpc; 1326, 1362 e 2697 cc (primo motivo); 1362, 1665, 1510 e 2697 cc (secondo motivo);
b) omessa e insufficiente motivazione;
c) violazione dei principi del giusto processo per carenza di motivazione.
La ricorrente Promec deduce che il tribunale ha valorizzato la conferma d'ordine datata 28.12.2005 e la lettera Promec di accettazione del 2 gennaio 2006, contratti diversi da quelli "azionati in giudizio dall'attore", costituiti da due conferme d'ordine del 12 ottobre 2005 firmati in Gioia del Colle il 7 novembre e restituiti firmati per conferma, sicché l’accettazione era venuta a conoscenza del committente in Gioia del Colle (Bari).
Aggiunge che la caparra di settanta mila Euro era stata versata il 7 novembre 2005 con assegno bancario; che tale versamento non vi sarebbe stato se non a contratto già concluso, argomento che ex art. 1362 cc avrebbe dovuto essere valorizzato dal tribunale. Ne desume che sarebbe immotivata l'affermazione del tribunale che il documento costituiva proposta contrattuale, perché il pagamento doveva avvenire al momento della sottoscrizione della conferma d'ordine.
Rileva che la nota 2 gennaio 2006 non aveva portata di accettazione e che si riferiva a documenti estranei a quelli posti a base dell'azione, tanto che inammissibilmente la spa R.l solo con la seconda memoria ex art. 183 c. 6, e quindi tardivamente, aveva fatto riferimento alle proposte datate 12 ottobre (e non 28 dicembre}, e al fax del 7 novembre.
2.1) Con il secondo motivo la ricorrente contesta che oggetto del contratto fosse laprogettazione e costruzione dell'apparecchiatura, deducendo che era stata conclusa unavendita di prodotti contrassegnati da sigle e numeri di riferimento di modelli, cosicché la pattuizione di consegna al domicilio dell'acquirente costituiva deroga al disposto dell'art. 1510 cc. In alternativa sostiene che la pattuizione dell'installazione della macchina e della tenuta di un corso di istruzione di 5 giorni presso il cliente era idonea a configurare la rilevanza del luogo in cui questa ulteriore attività' doveva essere compiuta, e non di quello della consegna della cosa al vettore, ai fini dell'identificazione del "forum destinatae solutionis", indicato dall'art. 20 cod. proc. civ..
3) Il ricorso merita accoglimento.
3.1) Come rilevato nella relazione preliminare, il secondo motivo è infondato, giacché il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo; se, invece, come nella specie riferisce la sentenza del tribunale, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario debba essere smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore debba prestare la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio (Cass. 15019/08).
4) Quanto al primo motivo, va rilevato che l'eccezione di incompetenza è stata tempestivamente e specificamente sollevata in comparsa di risposta sotto tutti i profili idonei e che resta irrilevante che, coerentemente alla propria linea difensiva, secondo la quale il contratto definitivo relativo alla fornitura de qua fosse quello del dicembre 2005 e non quello di cui alle conferme d'ordine menzionate in citazione, la convenuta abbia argomentato inizialmente con riferimento al documento ritenuto vincolante.
Non v'è dubbio infatti che la contestazione su quale fosse il contratto applicabile rispetto a quello invocato concernesse comunque la medesima fornitura dell'unica macchina oggetto di vendita tra le parti in quel torno di tempo. La discussione (effettuata negli scritti difensivi successivi alla comparsa di risposta) dei documenti invocati da parte attrice, nulla toglie al fatto che l'eccezione fosse stata compiutamente e coerentemente sollevata riguardo al profilo concernente il foro in cui era sorta quell'obbligazione.
La ricostruzione logica dei fatti proposta nel primo motivo di ricorso è tale da capovolgere la tesi del tribunale, secondo il quale in ogni caso (tanto considerando gli ordinativi di ottobre che quello di dicembre) l’accettazione dell'acquirente era giunta a conoscenza del proponente costruttore solo nel domicilio di quest'ultimo in Reggio Emilia.
Il ricorso sottolinea che i documenti R.l del 12 ottobre vennero firmati il 7 novembre in Gioia del Colle dall'attore C. e assume che, essendo l'accordo frutto di una trattativa, l’accettazione sarebbe colà avvenuta. Trattasi di lettura logica e coerente.
Ipotizzando che vi sia stata trattativa e che il documento intitolato conferma d'ordine 12 ottobre 2005 sia stato (o siano stati) sottoscritto da R.       nei propri uffici (pag. 6 ricorso), come la stessa convenuta ha dedotto, ciò non comporterebbe che la firma apposta il 7 novembre in Gioia del Colle dall'acquirente valesse a far conoscere al costruttore-venditore (contraente proponente, in quanto aveva indicato il prezzo nel documento contrattuale trasmesso a controparte) l’accettazione delle condizioni di vendita.
Tuttavia nel profilo b) del motivo si evidenzia, con il conforto documentale, che in quel 7 novembre il ricorrente aveva anche versato la ingente caparra e che la copia fotostatica dell'assegno prodotta in atti reca la firma di parte R. , per ricevuta, con la data 7 novembre.
Ne consegue che una corretta ricostruzione dei fatti e la logica lettura di essi implicano che la proposta partì da Reggio Emilia con data 12 ottobre, ma venne accettata, unitamente al pagamento della caparra, che sanciva la conclusione del contratto, nel momento in cui in Gioia del Colle fu raccolto dal proponente l'assegno relativo.
La successiva modifica degli accordi, con la riscrittura che portò il prezzo da 834.000 a 843.000 Euro, resta irrilevante, alla luce del carattere evidentemente non novativo del secondo accordo, posto che ferma restava la caparra versata e la sostanza del contratto, minimamente corretto.
5) Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del tribunale di Bari, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro novanta giorni. Le spese di questa fase saranno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del tribunale di Bari. Fissa termine di 90 giorni per la riassunzione. Spese al merito.

Avv. Alessandro Pedone via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo @: info@alpedone.net
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