Avv. Alessandro Pedone

23mar/12Off

Contrasto: il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione è immediatamente esecutivo?

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Modifica delle condizioni di separazione o divorzio – Decisione del giudice – Esecutorietà Immediata – Sussiste – Contra: Cass. Civ. 9373/2011

Cass. Civ., sez. III , sentenza 20 marzo 2012, n. 4376 (Pres. Filadoro – Rel. Frasca)

Benché la questione sia ampiamente dibattuta in dottrina e su essa si registrano orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, è da ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla I sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 9373/2011, il regime del provvedimento di definizione del procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. sia quello dell'immediata esecutività delle statuizioni in esso contenute, in perfetta sintonia con quello generale dell'immediata esecutività delle pronunce di primo grado (che si applica anche alle statuizioni condannatorie accessorie a pronuncia costitutiva, qual è quella di modificazione delle condizioni della separazione, dato che Cass. sez. un. n. 4059 del 2010 ha assegnato alla sua statuizione sull'efficacia delle condanne accessorie alla pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. carattere limitato alla particolare fattispecie di cui a tale norma: si vedano in termini Cass. (ord.) n. 21849 del 2010; Cass. n. 16737 del 2011; Cass. n. 24447 del 2011). Le conclusioni raggiunte si giustificano (come non ha mancato di rilevare una dottrina) sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione pronunciata all'esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale, atteso che l'art. 710 c.p.c. prevede una disciplina unica per l'uno e per l'altro caso e considerato che se, nel secondo caso, le modificazioni vengano rese sull'accordo delle parti, l'esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento, mentre, se vengano rese a seguito di lite, viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio – Decisione del giudice – Esecutorietà – Art. 741 c.p.c. - Applicabilità – Sussiste

Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9373 (Pres. Macioce, rel. Dogliotti)

I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutivi

 


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21mar/12Off

Divorzio – Assegno di mantenimento – Mantenimento delle condizioni di vita

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 25 gennaio – 16 marzo 2012, n. 4253
Presidente Salmè – Relatore Giancola

Fatto e diritto

Il Collegio, all'esito dell'adunanza in camera di consiglio del 25.01.2012, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr R. Ceniccola, osserva e ritiene:
- il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive: "Il relatore, cons M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:
- M.P..P. ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ex marito C..F. , che ha debitamente resistito con controricorso l'impugnazione della P. , che concerne soltanto il diniego del chiesto assegno divorzile, è rivolta contro la sentenza resa in data 1.02 - 14.04.2010 (notificata il 24.06.2010) dalla Corte di appello di Venezia, di rigetto del gravame da lei proposto avverso la sentenza definitiva n. 1854/2009, con cui il Tribunale di Treviso (che con sentenza non definitiva n. 1629/2006 aveva già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 28.08.1971) aveva respinto la sua domanda di attribuzione di detto assegno e disposto che il F. pagasse all’ex moglie l'assegno di Euro 800,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia terzogenita delle parti, che conviveva con la madre e che non era ancora economicamente indipendente (a differenza dei due fratelli maggiori) nell'impugnata pronuncia si espone tra l'altro:


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20mar/12Off

Sinistri stradali – Morte – Risarcimento del danno – Convivenza

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 16 marzo 2012, n. 4253
Presidente Trifone – Relatore Carluccio

Svolgimento del processo

1. In esito a un sinistro stradale nel quale perdeva la vita M.G. (di anni 71), i figli (C.M. e L. ), e i nipoti (C.D. e P. , figli di M. ; G..C. , figlio di L. ) agivano (nel 2006) per la condanna, in solido, della conducente (G..A. ) e del proprietario (M..A. ) dell'autovettura, nonché della Assicurazione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1. Il Tribunale di Ravenna riconosceva il danno non patrimoniale ai due figli, per la figlia anche a titolo di danno biologico (per un importo pari a Euro 50.000,00 per il figlio, e a Euro 78.000,00 per la figlia) e, agli stessi, il danno patrimoniale per spese funerarie, autoveicolo distrutto e suo recupero. Rigettava tutte le altre domande di danni, patrimoniali e non, chiesti dai figli e dai nipoti. Li riteneva indimostrati e indimostrabili (artt. 1223 e 1226 cod. civ., richiamati dall'art. 2056 cod. civ.).
Compensava le spese.
Rigettava le richieste istruttorie perché generiche e/o valutative.
2. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna, adita dai danneggiati, con condanna degli stessi alle spese processuali (sentenza 16 dicembre 2009).
3. Avverso la suddetta sentenza tutti i congiunti della M. ricorrono per cassazione, con cinque motivi.
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
3.1. La Unipol Assicurazioni Spa (già Aurora Assicurazioni Spa), in prossimità dell'udienza, ha depositato controricorso tardivo, munito di procura speciale, ed è stata ammessa alla discussione orale.


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20mar/12Off

Locazioni – Infiltrazioni – Risoluzione del contratto

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 gennaio – 6 marzo 2012, n. 3454

Presidente Massera – Relatore Vivaldi

Svolgimento del processo

La presente controversia trae origine dal rapporto di locazione transitoria, con durata annuale e rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, intercorso fra A..M.T. e S.A. , ed avente ad oggetto un appartamento sito in (omissis) , di proprietà della prima, e locato al secondo, con la corresponsione della somma di L. 8.000.000 a titolo di canone di locazione.
La vicenda è stata oggetto di due sentenze della Corte di Cassazione ed ora perviene, per la terza volta, all'esame della Corte di legittimità, con l'impugnazione della sentenza emessa, in sede di rinvio, dal tribunale di Genova in data 28.1.2010, con la quale è stata dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del detto contratto a far data dal 15.3.1987, per inadempimento della locatrice, con la condanna del convenuto G..T. , quale erede della M. , al risarcimento dei danni in favore del S. "che si ritengono equivalenti all'importo relativo al terzo trimestre dei canoni di locazione dovuti all'attore, il quale pertanto più nulla deve corrispondere a tale titolo"; e con il rigetto di ogni altra domanda.
Il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il S. .


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20mar/12Off

Divorzio – Modifica alle condizioni – Decorrenza

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Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 novembre 2011 – 12 marzo 2012, n. 3922
Presidente Felicetti – Relatore Campanile

Svolgimento del processo

1 - Con ricorso presentato in data 29 settembre 2006 M.V. chiedeva, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, la revoca del proprio obbligo di contribuire, con decorrenza del 9 ottobre 2003, o, in subordine, dal 18 dicembre 2003, al mantenimento della figlia Paola, la quale aveva costituito un proprio nucleo familiare, nonché, sempre in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio della Corte d'appello di Trieste, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n. 8221 del 2006, la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge U.L. .
1.1 - Il Tribunale di Trieste, con decreto del 19 aprile 2007, accoglieva le richieste del M. con decorrenza dalla data del 1 giugno 2005, anteriore rispetto a quella di proposizione della domanda; accogliendo, inoltre, specifica istanza dell'U. , aumentava l'assegno in favore della stessa, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla perdita dell'assegnazione della casa coniugale.
1.2 - La Corte di appello di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, depositato in data 21 novembre 2007, accogliendo il reclamo incidentale dell'U. , disponeva che l'efficacia delle modifiche decorresse dal momento della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1979 (29 settembre 2006), ribadendo, in particolare, l'infondatezza della richiesta concernente l'estensione dell'efficacia delle statuizioni - che venivano confermate - ad un momento anteriore alla domanda di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio.
1.3 - Avverso tale decreto il M. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrati da memoria. Resistono con controricorso M.L. e P..U. , avanzando richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 385, quarto comma, c.p.c..


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20mar/12Off

Opposizione a sanzione amministrativa – competenza per valore

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 novembre 2011 – 12 marzo 2012, n. 3878
Presidente Oddo – Relatore Petitti

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata in data 16 agosto 2005, il Giudice di pace di Padova ha rigettato l'opposizione proposta da S..B. , nella qualità di legale rappresentante della TARGET s.n.c., avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova aveva ingiunto ad esso ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 441.696,00 per avere stipulato, nel periodo maggio 1995 - gennaio 1996, nel corso dell'attività di vendita esercitata fuori dai propri locali commerciali, n. 428 contratti, nei quali l'informazione sul diritto di recesso era riportata in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 50 del 1992.


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9mar/12Off

Divorzio: assegno divorzile anche se il marito mantiene la nuova famiglia

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Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre 2011 – 5 marzo 2012, n. 3376
Presidente Felicetti – Relatore Bisogni

Svolgimento del processo

L'oggetto della controversia è il diritto di D.L. a percepire o meno assegno divorzile dall'ex coniuge R.G. .
Il Tribunale di Venezia ha ritenuto spettante il diritto, in considerazione delle ridotte capacità reddituali della D. , rispetto a quelle del R. , e ha quantificato l'assegno in misura inferiore rispetto alla richiesta della D. e pari a 120 Euro mensili.
Avverso la decisione ha proposto appello la D. chiedendo che l'assegno fosse elevato a 800 Euro mensili a fronte della durata del matrimonio (25 anni) e in considerazione dell'apporto recato alla conduzione familiare e all'azienda del R. nonché in considerazione della sua situazione economica precaria derivante dall'aver svolto attività di casalinga ed ora di donna delle pulizie a fronte di una attività imprenditoriale facente capo al R. nonostante la sua intestazione formale per motivi fiscali alla nuova convivente.
Si è opposto all'appello il R. che ha dedotto di percepire una pensione mensile di 1.300 Euro, con la quale deve provvedere al mantenimento della sua nuova moglie e dei suoi figli orfani di padre, e di non svolgere più alcuna attività economica. Ha rilevato che la D. è economicamente autosufficiente dato che fruisce di un lavoro stabile e di una abitazione.
La Corte di appello di Venezia ha accolto parzialmente l'appello di L..D. e ha determinato in 250 Euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile.
Ricorre per cassazione G..R. con due motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso L..D. .


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2mar/12Off

Casa coniugale, separazione, risarcimento del danno

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio – 29 febbraio 2012, n. 3130

Presidente Schettino – Relatore Bursese

Svolgimento del processo

La sig.ra A.D.G. con atto notif. il 22.5.98 chiedeva al Pretore di Adrano di essere reintegrata nel possesso della casa coniugale, sita in Adrano alla via Calcagno 38, di cui era stata spogliata ad opera del marito A.P. e del fratello di questi, A.P., comproprietario pro indiviso dell'immobile stesso. Precisava che coautori del lamentato spoglio dovevano ritenersi anche i coniugi A.C. e D.F., che avevano preso in locazione l'immobile stesso nella consapevolezza di ledere il suo possesso.
II giudice adito (divenuto poi tribunale di Catania sez. distaccata di Adrano) rigettava il richiesto provvedimento di reintegra del possesso della casa coniugale, ma accoglieva in parte le ulteriori domande attrici, condannando il coniuge A.P. a reintegrare l'istante nel possesso dei beni mobili di sua esclusiva proprietà o di proprietà comune, nonché, unitamente al fratello A., al risarcimento dei danni per la perdita dei compossesso dell’immobile, compensando interamente tra le parti le spese del processo. Avverso la predetta sentenza proponeva appello in via principale la D.G., contestando in modo particolare l'affermazione del tribunale che aveva considerato in buona fede i coniugi C.-F., conduttori dell'unità immobiliare, erroneamente ritenuti inconsapevoli dello spoglio subito dall'attrice; i fratelli P. formulavano ciascuno appello incidentale con riferimento alla loro asserita responsabilità per lo spoglio in parola.


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2mar/12Off

Esclusione della prole, matrimonio nullo.

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Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 gennaio – 1° marzo 2012, n. 3227
Presidente Vitrone – Relatore Ceccherini

 

Svolgimento del processo

 

Con citazione notificato il 12 marzo 2010 il Sig. P.P. conveniva la signora L.A. dinanzi alla Corte d’appello di Palermo per ottenere la dichiarazione di efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica 28 novembre 2008, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato il 22 giugno 1993 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo.
Costituitasi ritualmente, la signora A. chiedeva il ridetto della domanda.
Con sentenza 29 novembre 2010 la Corte d’appello di Palermo, ritenuto che la declaratoria di nullità era stata pronunziata, tra altro, per esclusione della prole da parte di entrambi o almeno da parte dell’attore, e che tale causa di nullità non era conosciuta, né conoscibile dalla A., rigettava la domanda, ravvisandone il contrasto con l’ordine pubblico italiano in tema di simulazione unilaterale, ignota all’altro coniuge.
Avverso la sentenza, non notificata, il P. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi e notificato il 27 gennaio 2011.
Deduceva


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23feb/12Off

L’avvocato distrattario non puo’ richiedere l’Iva al soccombente: escluso il doppio versamento

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 novembre 2011 – 21 febbraio 2012, n. 2474
Presidente Piccialli – Relatore D’Ascola

Svolgimento del processo

La Farmaceutici B. di D. B. otteneva dal giudice di pace di Catania decreto ingiuntivo per Euro 592,8 6 a carico dell'Azienda unità sanitaria locale numero 3 di Catania, la quale proponeva opposizione.
L'Azienda contestava tra l'altro l'erronea applicazione dell'Iva a favore del procuratore distrattario, stante la possibile detraibilità della stessa da parte del ricorrente vittorioso. L'opposizione veniva respinta sotto ogni profilo con sentenza 22 novembre 2005.
Con ricorso dell'8 gennaio 2007 la AUSL ha proposto ricorso a questa Corte con due motivi.
Farmaceutici B. è rimasta intimata.


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