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	<title>Avv. Alessandro Pedone</title>
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		<title>Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato &#8211;  Abrogazione delle Tariffe forensi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Abrogazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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		<category><![CDATA[Tariffe forensi]]></category>

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		<description><![CDATA[Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 3 febbraio 2012 – S., con l’Avv. I. V. c/ F.M.; dep. contestuale (est. G. Buffone) Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 3 febbraio 2012 – S., con l’Avv. I. V. c/ F.M.; dep. contestuale (est. G. Buffone)</p>
<p>Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato -  Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Riferimento agli importi liquidati in precedenza – parametro di riferimento – Sussiste</p>
<p>L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.</p>
<p><span id="more-496"></span></p>
<p>Fatto<br />
Con la domanda introduttiva del giudizio, l’attore assumeva di avere prestato, in qualità di commercialista, la sua collaborazione professionale in favore del convenuto per le attività registrate nelle fatture allegate all’atto di citazione, ed emesse a cavallo tra il 2006 e il 2008. Deduceva di avere maturato un compenso per Euro 5.693,89 e che, a fronte della regolare esecuzione della prestazione intellettuale, il debitore non aveva adempiuto l’obbligazione pecuniaria, anche nonostante l’ultimo sollecito, del 12 novembre 2010. Al convenuto l’atto di citazione veniva notificato in data 28 dicembre 2010 (notifica n sue mani); non comparendo nonostante la notificazione, il convenuto veniva dichiarato contumace all’udienza del 22 aprile 2011. All’udienza del 20 maggio 2011 venivano ammesse le prove richieste dalla parte attrice, come articolate nella memoria istruttoria del 12 maggio 2011.  In data 30 settembre 2011 venivano assunte le prove  e, in particolare, veniva sentito il testimone citato dalla parte attrice. La causa veniva rinviata all’udienza del 3 febbraio 2012 per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.</p>
<p>Diritto<br />
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell’art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). E, infatti, la disciplina dell’onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione – definita dalla dottrina - "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’altrui pretesa (Trib. Varese, sez. I, ord. 18 novembre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 394).</p>
<p>Nel caso di specie, il creditore ha offerto piena prova dei fatti costitutivi del suo diritto avendo fornito valido supporto probatorio del contratto dedotto in citazione, della pattuizione del compenso stabilito con il debitore, della intervenuta esecuzione delle prestazioni e del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. La piattaforma probatoria è in questi termini arricchita dalla testimonianza del teste P, sentita all’udienza del 30 settembre 2011. Si tratta di un testimone credibile, avendo percepito direttamente i fatti, in quanto collaboratrice dello studio attore al momento del fatto e per il periodo oggetto delle fatture. Il teste ha confermato che lo Studio attore ha effettivamente e realmente eseguito tutte le prestazioni di cui alle fatture prodotte in atti (dalla numero 1 alla numero 9), in favore del convenuto, ed ha pure confermato che le parti si erano accordate per il corrispettivo poi richiesto dal creditore. Peraltro, ha anche affermato che il suddetto corrispettivo non è stato versato dal convenuto (prova di tipo negativo non gravante sul creditore). A fronte della completa e univoca prova offerta dal creditore, il debitore non ha allegato l’intervenuto adempimento e, anzi, al contrario, il creditore ha offerto elementi di giudizio di senso diametralmente opposto.</p>
<p>La somma costituisce debito di valuta (poiché certa nell’ammontare ab origine) e, pertanto, sono dovuti gli interessi legali (dalla costituzione in mora) ma non la rivalutazione monetaria. L’importo, maggiorato degli interessi dall’attualità, con decorrenza dalla messa in mora, è di Euro 5.800,00.</p>
<p>Alla luce dei rilievi sin qui esposti, la domanda dell’attore deve trovare accoglimento. In conseguenza della soccombenza, il convenuto va condannato alle spese del processo. Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi  D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali).</p>
<p>Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all’art. 9, comma I, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L’art. 9 citato, al comma II, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe - nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo jus superveniens (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l’attività professionale profusa nell’esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in  www.cassazione.net), con ricchezza di argomentazioni, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l’art. 9 del d.l. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall’art. 9, comma II, decreto cit.</p>
<p>Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l’ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell’Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un vacuum legis sospettabile di incostituzionalità.</p>
<p>Giova ricordare, infatti, che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l’art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una “delega in bianco”, a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico (v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010), tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all’art. 2225 c.c., che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe (v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio 2001 in Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 1036). Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente “equo”), il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l’abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell’ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all’art. 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli standards liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell’attività processuale in concreto svolta dall’Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un’ottica retributiva (e non indennitaria), il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. In quest’opera di liquidazione del compenso, peraltro, il magistrato non può considerare il professionista legale come un mero professionista intellettuale, in quanto, come è noto, il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità (Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2005, n. 22496 in Riv. Pen., 2006, 6, 749) e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Va, poi, soprattutto rilevato che il d.l. 1/2012 non ha abrogato l’art. 75 disp. att. c.p.c. L’enunciato in esame prevede che “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”. Ebbene, la disposizione de qua deve ritenersi abrogata nel rinvio alla Tariffa, in virtù dell’art. 9, comma IV, del d.l. 1/2012 ma non anche nella parte in cui prevede che l’Avvocato, comunque, presenti la nota del suo compenso. Per effetto dell’abrogazione tacita, il disposto normativo deve essere letto come se statuisse che il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese. Orbene, la nota spese dell’Avvocato è un valido strumento del difensore per proporre, come già avveniva prima del d.l. 1/12, una liquidazione del suo compenso, così potendo il giudice farvi senz’altro riferimento, dove la ritenga adeguata. In tale giudizio, restano vitali e sempre attuali gli insegnamenti nomofilattici delle Sezioni Unite che, in merito all’ammontare della liquidazione delle spese del processo, hanno affermato che “le spese di lite vanno liquidate (…) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità” i quali impongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).</p>
<p>Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro 250,00 a titolo di spese, Euro 629,00 a titolo di Diritti ed Euro 1.310,50 a titolo di onorari. Tenuto conto degli snodi del processo, della proficua attività svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto, il compenso appare del tutto congruo, adeguato, e giusto in relazione ai risultati ottenuti. A prescindere dal fatto che la nota spese sia stata liquidata con il riferimento alle Tariffe, la somma richiesta è senz’altro calcolata in modo congruo e compensa giustamente e correttamente l’attività svolta dall’Avvocato.</p>
<p>P.q.m.<br />
Il Tribunale di Varese,<br />
Sezione Prima Civile<br />
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5770 dell’anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:<br />
■ □ ■</p>
<p>Accerta e Dichiara l’inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto,</p>
<p>Condanna il convenuto MF, al versamento, in favore dell’attore, Studio Professionale Associato Del Tredici… di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.</p>
<p>Condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attore che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa<br />
Liquida<br />
ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in Euro 2.189,50 di cui Euro 250,00 per spese. Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.  </p>
<p>Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza</p>
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		<title>Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato &#8211;  Abrogazione delle Tariffe forensi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/ D.; est. G. Buffone) Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/ D.; est. G. Buffone)</p>
<p>Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato -  Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Decreto Ingiuntivo – Riferimento alle cd. Tabelle orientative condivise con il Consiglio dell’Ordine – Sussiste</p>
<p>L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità<br />
<span id="more-495"></span></p>
<p>■ □ ■<br />
• Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012<br />
• Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonché la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultati, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;<br />
• attesa la competenza, ai sensi dell’art. 637, comma I, c.p.c.;<br />
• attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. per pronunciare l’ingiunzione richiesta;<br />
• ritenuto, quanto alle spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, poiché abrogate dall’art. 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato;<br />
• ritenuto che l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012; contra Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in  www.cassazione.net);<br />
• ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell’Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);<br />
• ritenuto, infatti, che le tabelle orientativi di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità;</p>
<p>p.q.m.<br />
letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.</p>
<p>i n g i u n g e</p>
<p>al destinatario dell’ingiunzione: ….</p>
<p>di pagare alla parte ricorrente:</p>
<p>la somma di €. 5.153,60 oltre interessi come da ricorso.<br />
Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice<br />
Liquida<br />
per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 per spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.<br />
Avverte<br />
Il destinatario dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).<br />
Varese lì 3 febbraio 2012<br />
Il Giudice<br />
dott. Giuseppe Buffone</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale &#8211; Oggetto di cessione – Sussiste – Disciplina del ceduto credito risarcitorio – Caratteri</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/01/credito-al-risarcimento-di-danni-patrimoniali-da-sinistro-stradale-oggetto-di-cessione-%e2%80%93-sussiste-%e2%80%93-disciplina-del-ceduto-credito-risarcitorio-%e2%80%93-caratteri/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52 Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/sinistrostradale.jpg" title="Sinistro" class="alignnone" width="277" height="182" />
<p align="CENTER">Cass. Civ., sez. III, <em>sentenza 10 gennaio 2012 n. 52</em></p>
<p><span style="color: #000000;">Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove ricorra una ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), atteso che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span id="more-475"></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale - Oggetto di cessione – Sussiste – titolo – Art. 144 d.lgs. 209/2005 – Esclusione – Art. 1374 c.c. - Sussiste </strong></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="color: #000000;"><em>Cass. Civ., sez. III, </em></span></p>
<p align="CENTER"><span style="color: #000000;"><em>sentenza 10 gennaio 2012 n. 52</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">Il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (e già all'art. 18 L. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).</span></p>
<p align="JUSTIFY">SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p>
<p align="JUSTIFY">SEZIONE III CIVILE</p>
<p align="JUSTIFY">Sentenza del 10 gennaio 2012, n. 52</p>
<p align="JUSTIFY">Con sentenza del 21/2/2008 il Tribunale di Milano respingeva il gravame interposto dalla società Chiovenda s.n.c. nei confronti della pronunzia G. di P. Milano 29/1/2004 di rigetto della domanda, proposta quale cessionaria del relativo credito, di risarcimento dei danni “materiali” subiti dalla società Wang C. Di C. X. &amp; C. s.n.c. in conseguenza di sinistro stradale. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società Chiovenda s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Motivi della decisione</p>
<p align="JUSTIFY">Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 c.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché “erronea ed insufficiente motivazione” su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..</p>
<p align="JUSTIFY">Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto la carenza della propria legittimazione in considerazione del credito de quo come futuro e incerto, laddove l'affermazione che “il credito ceduto de quo sarebbe subordinato all'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione degli eventuali danni” non tiene conto che “tali accertamenti giudiziali, che si risolvono nella verifica della responsabilità del sinistro (e quindi nella fondatezza o meno della domanda dell'attore) e sulla quantificazione degli eventuali danni (che, seppur sicuramente determinabili, prima del giudizio possono tuttavia non essere già esattamente determinati) non incidono affatto sulla esistenza del credito risarcitorio (che sorge al momento stesso del sinistro a favore della parte lesa) e sull'immediato trasferimento del credito risarcitorio ceduto (che passa dal cedente al cessionario nel momento stesso della stipulazione della cessione), ma solamente sulla definitiva liberazione del cedente nell'ipotesi di cessione pro solvendo, come quella de qua”.</p>
<p align="JUSTIFY">Lamenta che “le asserzioni del Giudice d'appello, secondo cui la cessione del credito intervenuta fra la Wang C. e Chiovenda e ritualmente notificata al debitore ceduto: - avrebbe ad oggetto un credito non solo futuro, ma anche incerto nella sua esistenza; - e non potrebbe svolgere effetti reali nei confronti del ceduto ma solo effetti obbligatori nei confronti del cedente; contrastano decisamente con i precitati articoli del codice civile che prevedono e stabiliscono che:... il debitore può trasferire... il suo credito”, e che “il debitore ceduto, dal momento della conoscenza dell'avvenuta cessione... deve pagare solo ed esclusivamente al cessionario per essere liberato dalla sua obbligazione”.</p>
<p align="JUSTIFY">Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito. Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifica divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass. 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548). La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (art. 1264 c.c.), quest'ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando - diversamente dalla delegazione - un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, né rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo.</p>
<p align="JUSTIFY">Il debitore non è di norma tenuto a dare informazioni a terzi in ordine a precedenti accettazioni o notifiche di cessioni. In caso di pignoramento o di sequestro del credito è tuttavia obbligato ad indicare l'esistenza di pignoramenti, nonché a specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (art. 547, 2 co., c.p.c.), incorrendo in responsabilità nei confronti del creditore procedente ove dia false risposte negative, mentre se tace o se sorgono contestazioni circa le sue dichiarazioni può farsi luogo a giudizio di accertamento.</p>
<p align="JUSTIFY">La cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta), e come sottolineato in dottrina giusta principio generale valevole per i contratti non formali essa deve invero ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente.</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.</p>
<p align="JUSTIFY">La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263, 1 co., c.c.), tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (es., clausola penale). Non anche, invero, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito.</p>
<p align="JUSTIFY">A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.</p>
<p align="JUSTIFY">Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (e già all'art. 18 L. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, nell'affermare che “La presente cessione del credito risarcitorio, intervenuta tra la danneggiata Wang C. e la s.n.c. Chiovenda e ritualmente notificata al debitore ceduto, avendo ad oggetto un credito non solo futuro ma anche incerto nella sua esistenza, non può svolgere effetti reali nei confronti del ceduto, ma solo effetti obbligatori nei confronti del cedente. Si consideri, infatti, che il credito di cui alla predetta cessione è subordinato all'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione degli eventuali danni”, a tale stregua finendo in realtà per negare la cedibilità del credito risarcitorio da risarcimento del patrimoniale da circolazione stradale, il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, pervenendo a violare i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti, con negativi riflessi altresì sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti.</p>
<p align="JUSTIFY">Risultandone il relativo vaglio da parte di questa Corte allora pienamente legittimato (cfr., da ultimo, Cass., 4/5/2011, n. 9759; Cass., 22/2/2011, n. 4282) dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Terni che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto.</p>
<p align="JUSTIFY">Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.</p>
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		<title>L’acquirente sottoscrive la proposta e versa la caparra: il contratto è concluso</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/01/l%e2%80%99acquirente-sottoscrive-la-proposta-e-versa-la-caparra-il-contratto-e-concluso/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La firma del venditore, per ricevuta, sull’assegno con cui l’acquirente ha pagato la caparra vale come conoscenza dell’accettazione della proposta e, quindi, sancisce la conclusione del contratto di vendita. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 ottobre 2011 – 13 gennaio 2012, n. 412 Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1) C.A., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/caparra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-481" style="margin: 10px;" title="caparra" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/caparra-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>La firma del venditore, per ricevuta, sull’assegno con cui l’acquirente ha pagato la caparra vale come conoscenza dell’accettazione della proposta e, quindi, sancisce la conclusione del contratto di vendita.<span id="more-471"></span></p>
<p><strong>Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 ottobre 2011 – 13 gennaio 2012, n. 412</strong><br />
<em>Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola</em></p>
<p><em>Fatto e diritto</em></p>
<p>1) C.A., proclamandosi titolare della ditta individuale Promec di C.A., corrente in (omissis), ha citato davanti al tribunale di Bari la spa Sachman R.l, per far accertare la legittimità del recesso, ex art. 1385 cc, dal contratto di fornitura di una fresatrice a montante mobile e ottenere il pagamento del doppio della caparra di 70.000 Euro a suo tempo versata.<br />
Accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in comparsa di risposta dalla convenuta, il tribunale, con sentenza 10 dicembre 2009, comunicata il 29 dicembre successivo, ha dichiarato l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Reggio Emilia.<br />
Ha ritenuto che il contratto venne perfezionato in Reggio Emilia, tanto facendo riferimento alle due conferme d'ordine datate 12 ottobre 2005 prodotte dall'attore, sia facendo riferimento alla conferma 28 dicembre 2005 prodotta dalla convenuta, recante un prezzo di novemila Euro maggiore, in quanto la conferma d'ordine era configurata quale proposta contrattuale di cui la società convenuta attendeva l’accettazione, ricevuta in Reggio Emilia. Quanto al luogo di esecuzione del contratto, il tribunale osservava che - per patto esplicito - il collaudo e l’accettazione dovevano aver luogo presso lo stabilimento di produzione, restando irrilevante l'installazione successiva in Gioia del Colle e il corso di istruzione da svolgere colà.<br />
Con atto notificato il 22 gennaio 2010, C.A. ha proposto regolamento di competenza.<br />
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.<br />
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.<br />
2) Il ricorso consta di due complessi motivi.<br />
Entrambi in rubrica evidenziano tre profili: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 cpc; 1326, 1362 e 2697 cc (primo motivo); 1362, 1665, 1510 e 2697 cc (secondo motivo);<br />
b) omessa e insufficiente motivazione;<br />
c) violazione dei principi del giusto processo per carenza di motivazione.<br />
La ricorrente Promec deduce che il tribunale ha valorizzato la conferma d'ordine datata 28.12.2005 e la lettera Promec di accettazione del 2 gennaio 2006, contratti diversi da quelli "azionati in giudizio dall'attore", costituiti da due conferme d'ordine del 12 ottobre 2005 firmati in Gioia del Colle il 7 novembre e restituiti firmati per conferma, sicché l’accettazione era venuta a conoscenza del committente in Gioia del Colle (Bari).<br />
Aggiunge che la caparra di settanta mila Euro era stata versata il 7 novembre 2005 con assegno bancario; che tale versamento non vi sarebbe stato se non a contratto già concluso, argomento che ex art. 1362 cc avrebbe dovuto essere valorizzato dal tribunale. Ne desume che sarebbe immotivata l'affermazione del tribunale che il documento costituiva proposta contrattuale, perché il pagamento doveva avvenire al momento della sottoscrizione della conferma d'ordine.<br />
Rileva che la nota 2 gennaio 2006 non aveva portata di accettazione e che si riferiva a documenti estranei a quelli posti a base dell'azione, tanto che inammissibilmente la spa R.l solo con la seconda memoria ex art. 183 c. 6, e quindi tardivamente, aveva fatto riferimento alle proposte datate 12 ottobre (e non 28 dicembre}, e al fax del 7 novembre.<br />
2.1) Con il secondo motivo la ricorrente contesta che oggetto del contratto fosse la<em>progettazione</em> e costruzione dell'apparecchiatura, deducendo che era stata conclusa una<em>vendita</em> di prodotti contrassegnati da sigle e numeri di riferimento di modelli, cosicché la pattuizione di consegna al domicilio dell'acquirente costituiva deroga al disposto dell'art. 1510 cc. In alternativa sostiene che la pattuizione dell'installazione della macchina e della tenuta di un corso di istruzione di 5 giorni presso il cliente era idonea a configurare la rilevanza del luogo in cui questa ulteriore attività' doveva essere compiuta, e non di quello della consegna della cosa al vettore, ai fini dell'identificazione del "<em>forum destinatae solutionis</em>", indicato dall'art. 20 cod. proc. civ..<br />
3) Il ricorso merita accoglimento.<br />
3.1) Come rilevato nella relazione preliminare, il secondo motivo è infondato, giacché il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo; se, invece, come nella specie riferisce la sentenza del tribunale, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario debba essere smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore debba prestare la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio (Cass. 15019/08).<br />
4) Quanto al <em>primo motivo</em>, va rilevato che l'eccezione di incompetenza è stata tempestivamente e specificamente sollevata in comparsa di risposta sotto tutti i profili idonei e che resta irrilevante che, coerentemente alla propria linea difensiva, secondo la quale il contratto definitivo relativo alla fornitura de qua fosse quello del dicembre 2005 e non quello di cui alle conferme d'ordine menzionate in citazione, la convenuta abbia argomentato inizialmente con riferimento al documento ritenuto vincolante.<br />
Non v'è dubbio infatti che la contestazione su quale fosse il contratto applicabile rispetto a quello invocato concernesse comunque la medesima fornitura dell'unica macchina oggetto di vendita tra le parti in quel torno di tempo. La discussione (effettuata negli scritti difensivi successivi alla comparsa di risposta) dei documenti invocati da parte attrice, nulla toglie al fatto che l'eccezione fosse stata compiutamente e coerentemente sollevata riguardo al profilo concernente il foro in cui era sorta quell'obbligazione.<br />
La ricostruzione logica dei fatti proposta nel primo motivo di ricorso è tale da capovolgere la tesi del tribunale, secondo il quale in ogni caso (tanto considerando gli ordinativi di ottobre che quello di dicembre) l’accettazione dell'acquirente era giunta a conoscenza del proponente costruttore solo nel domicilio di quest'ultimo in Reggio Emilia.<br />
Il ricorso sottolinea che i documenti R.l del 12 ottobre vennero firmati il 7 novembre in Gioia del Colle dall'attore C. e assume che, essendo l'accordo frutto di una trattativa, l’accettazione sarebbe colà avvenuta. Trattasi di lettura logica e coerente.<br />
Ipotizzando che vi sia stata trattativa e che il documento intitolato conferma d'ordine 12 ottobre 2005 sia stato (o siano stati) sottoscritto da R.       nei propri uffici (pag. 6 ricorso), come la stessa convenuta ha dedotto, ciò non comporterebbe che la firma apposta il 7 novembre in Gioia del Colle dall'acquirente valesse a far conoscere al costruttore-venditore (contraente proponente, in quanto aveva indicato il prezzo nel documento contrattuale trasmesso a controparte) l’accettazione delle condizioni di vendita.<br />
Tuttavia nel profilo b) del motivo si evidenzia, con il conforto documentale, che in quel 7 novembre il ricorrente aveva anche versato la ingente caparra e che la copia fotostatica dell'assegno prodotta in atti reca la firma di parte R. , per ricevuta, con la data 7 novembre.<br />
Ne consegue che una corretta ricostruzione dei fatti e la logica lettura di essi implicano che la proposta partì da Reggio Emilia con data 12 ottobre, ma venne accettata, unitamente al pagamento della caparra, che sanciva la conclusione del contratto, nel momento in cui in Gioia del Colle fu raccolto dal proponente l'assegno relativo.<br />
La successiva modifica degli accordi, con la riscrittura che portò il prezzo da 834.000 a 843.000 Euro, resta irrilevante, alla luce del carattere evidentemente non novativo del secondo accordo, posto che ferma restava la caparra versata e la sostanza del contratto, minimamente corretto.<br />
5) Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del tribunale di Bari, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro novanta giorni. Le spese di questa fase saranno liquidate nel giudizio di merito.</p>
<p><em>P.Q.M.</em></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del tribunale di Bari. Fissa termine di 90 giorni per la riassunzione. Spese al merito.</p>
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		<title>Verbale valido anche fuori centro abitato e senza contestazione</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La multa per eccesso di velocità può essere legittimamente notificata per posta se l’autovelox consente l’accertamento della violazione solo dopo il passaggio del veicolo davanti allo strumento. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2011 – 16 gennaio 2012, n. 484 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1) Il Tribunale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/verbale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-483" style="margin: 10px;" title="verbale" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/verbale.jpg" alt="" width="183" height="275" /></a>La multa per eccesso di velocità può essere legittimamente notificata per posta se l’autovelox consente l’accertamento della violazione solo dopo il passaggio del veicolo davanti allo strumento.</p>
<p><span id="more-469"></span></p>
<p><strong>Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2011 – 16 gennaio 2012, n. 484</strong><br />
<em>Presidente Petitti – Relatore D’Ascola</em></p>
<p><em>Fatto e diritto</em></p>
<p>1) Il Tribunale di Locri con sentenza depositata in data 17 settembre 2008 rigettava l'appello proposto dal Comune di Riace avverso Funebri Ingros di B. G. per la riforma della sentenza resa in data 1 dicembre 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla parte opponente in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S..<br />
Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria <em>ex</em> art. 201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi di polizia, perché il veicolo era a distanza dal posto di accertamento o comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile. Affermava che l'omissione è possibile sulle strade extraurbane, come quella <em>de qua</em> (SS …), solo se preventivamente individuate con decreto prefettizio.<br />
Riteneva, inoltre, sussistente la denunciata incompetenza della Polizia Municipale del Comune di Riace, in quanto enti proprietari della strada ove è stata accertata la violazione sono la Provincia di Reggio Calabria e l'ANAS.<br />
Riteneva, infine, quale ulteriore motivo di annullamento, che non sussisteva prova che fosse stata fornita agli automobilisti informazione dell'avvenuta installazione di un autovelox sulla via Nazionale SS (…), essendo irrilevante l'attestazione a verbale della presenza di cartellonistica relativa al controllo elettronico della velocità.<br />
2) Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 27 ottobre 2009.<br />
Parte opponente è rimasta intimata.<br />
Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione <em>ex</em> art. 380-<em>bis</em> cod. proc. civ.; indi, con ordinanza interlocutoria ne è stato disposto il rinvio all'udienza pubblica, essendosi ravvisata l'esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.<br />
3) Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 nonché violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, 384 del relativo Regolamento in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..<br />
Premesso che a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita sono previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell'art. 384 del regolamento di esecuzione nel testo dell'art. 201 del codice della strada, non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato art. 201, possa essere effettuata a seguito della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche su strade diverse da quelle indicate nel citato art. 4 d.l. n. 121 del 2002 o nel decreto prefettizio di cui al medesimo art. 4.<br />
Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., da considerarsi ammissibile anche se formulato in più punti (Cass. 26737/08): “Vige nel nostro ordinamento giuridico un'esclusione generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lett. A e B del d.lgs. n. 285/92?<br />
b) È da considerarsi legittima, ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/02, convertito in legge 168/02, l’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità da parte del Comune di Riace sulla via Nazionale SS (…), con contestazione differita in virtù delle eccezioni previste dall'art. 201 C.d.S. comma 1 bis?<br />
c) È ammissibile la contestazione differita dell'infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità qualora nel verbale di contestazioni siano contenuti i richiami all'art. 201, comma 1-bis lett. e C.d.S. e all’art. 384 comma 1 lett. e) del Reg.to n. 495/92 circa l'impossibilità della contestazione immediata, sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo perché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile?<br />
d) È consentito al giudice dell'opposizione il sindacato, in sede giudiziaria, sulla possibilità concreta di contestazione immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell'amministrazione?<br />
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che “il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude "<em>tout court</em>" l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-<em>bis</em>, cod. strada” (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).<br />
La tesi del Tribunale, che pure, come detto, ha dato conto dell'orientamento affermato da Cass. n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perché a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all'accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, così come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l'apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata.<br />
Ed infatti va ribadito che, a fronte dell'affermata possibilità di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità' del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06).<br />
4) Con il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., 22 dpr 495/1992 e 5 della legge n. 65/86, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di contraddittorietà di motivazione, parte ricorrente si duole dell'errore commesso dal giudice del Tribunale con il negare che sulle strade di proprietà statale o dell'Anas sia interdetta alla Polizia municipale l'attività di espletamento dei servizi di polizia stradale.<br />
La censura, cui accede quesito sviluppato in più proposizioni, che tuttavia puntualizza specificamente i termini della controversia individuandola inequivocabilmente, è fondata.<br />
4.1. - Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (…) ricadente nel territorio del Comune di Riace.<br />
Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all'accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.<br />
Al quesito deve darsi risposta positiva.<br />
Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.<br />
In proposito va osservato quanto segue.<br />
A norma dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, "all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria".<br />
L'art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza".<br />
Secondo l'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lettera h), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.<br />
In base al disposto dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".<br />
Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell'art. 12 del codice della strada, che al comma 1, lettera e), attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall'art. 22 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse".<br />
Il comma 3 dell'art. 11, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall'ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.<br />
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza.<br />
In questo senso il Collegio, nell'accogliere la censura, intende dare continuità all'indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498.<br />
5) Con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2697 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, parte ricorrente espone due profili di ricorso.<br />
In primo luogo si duole dell'errore processuale commesso dalla sentenza per aver pronunciato <em>ultra petita</em>, posto che non sarebbe stato fatto valere con appello incidentale il motivo di annullamento della sanzione relativo alla pretesa mancanza di idonea informazione agli automobilisti della installazione di un autovelox sulla via Nazionale (…) in comune di Riace.<br />
La censura, cui si riferisce utilmente il punto a) del quesito, è fondata: dalla sentenza, che riporta meticolosamente in narrativa i motivi di opposizione svolti nel ricorso davanti al giudice di pace, emerge nitidamente che l'opponente non fece valere questo preteso vizio dell'atto sanzionatorio, né la riproposizione di essa in sede di appello (Cass. 14086/10; 15003/10); conseguentemente il Tribunale ha errato nell'annullare anche per questa ragione il verbale impugnato.<br />
L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204-<em>bis</em> dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla <em>causa petendi</em> fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo.(Cass. 656/10; 17625/07). A maggior ragione ciò è precluso al giudice d'appello, che non può neppure ammettere l'introduzione in sede di gravame di nuovi motivi.<br />
L'accoglimento del primo profilo assorbe il secondo relativo alla ritenuta mancanza prova dell'apposizione dell'apposito cartello.<br />
6. - Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.<br />
Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria.<br />
Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p><em>P.Q.M.</em></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450, di cui Euro 50 per spese, Euro 150 per diritti ed Euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550, di cui Euro 50 per spese, Euro 100 per diritti ed Euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.</p>
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		<title>Danno morale &#8211; Risarcibilità &#8211; Autonomia &#8211; Sussiste &#8211; Assorbimento nel danno biologico</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Danno morale - Risarcibilità - Autonomia - Sussiste - Assorbimento nel danno biologico - Esclusione - Indirizzo del Legislatore successivo al 2008 - Sussiste Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 dicembre 2011 n. 30668 (Pres. Roselli, rel. Arienzo) Il danno morale appartiene ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/dannobiologico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-485" style="margin: 10px;" title="dannobiologico" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/01/dannobiologico.jpg" alt="" width="266" height="177" /></a>Danno morale - Risarcibilità - Autonomia - Sussiste - Assorbimento nel danno biologico - Esclusione - Indirizzo del Legislatore successivo al 2008 - Sussiste</p>
<p>Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 dicembre 2011 n. 30668 (Pres. Roselli, rel. Arienzo)</p>
<p>Il danno morale appartiene ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; il profilo morale del danno non patrimoniale è, dunque, autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato. La modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l'altro un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 18641/2011 cit).</p>
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		<title>Contributo unificato 2012 nuovi aumenti</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/01/contributo-unificato-2012-nuovi-aumenti/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpedone.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo 28 della cosiddetta Legge Stabilità introduce due disposizioni importanti in materia di Contributo Unificato, apportando modifiche al T.U. Spese di Giustizia. Innanzitutto viene modificato, in aumento, il contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del suddetto Testo Unico, infatti, ora recita: “il contributo di cui al comma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 della cosiddetta Legge Stabilità introduce due disposizioni importanti in materia di Contributo Unificato, apportando modifiche al T.U. Spese di Giustizia.<br />
Innanzitutto viene modificato, in aumento, il contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione.<br />
<span id="more-465"></span><br />
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del suddetto Testo Unico, infatti, ora recita:<br />
“il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”<br />
Con il riferimento generico ai giudizi di impugnazione si dovrà intendere ogni giudizio così qualificato dalla giurisprudenza e non solo, pertanto, il giudizio di appello.</p>
<p>Altra rilevante modifica riguarda il regime delle domande riconvenzionali o dell'intervento autonomo, vale a dire contenente una propria autonoma domanda.</p>
<p>Il nuovo dettato normativo, introduce una modifica all’articolo 14 del d.P.R. 115/2002 che disciplina l’obbligo di versamento del contributo unificato e, in particolare, laddove prescrive il versamento quando una parte (qualunque delle parti)<br />
“modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo”.</p>
<p>E' notorio e confermato anche da Circolari Ministeriali o dell'agenzia delle Entrate che fino all'entrata in vigore della nuova normativa, chi svolgeva domanda riconvenzionale era tenuto a versare un contributo integrativo soltanto nell’ipotesi in cui la nuova domanda andasse ad aumentare il valore della causa superando lo scaglione di riferimento. In tal caso andava ricalcolato il valore con l'aggiunta della riconvenzionale e, se superato lo scaglione, il C.U. andava integrato con il versamento della differenza.<br />
Oggi, viceversa, il regime cambia radicalmente. La nuova normativa distingue due casi:<br />
1) se la proposizione di domanda riconvenzionale o la domanda formulata con chiamata in causa del terzo sia posta in essere dalla parte che per prima si è costituita in giudizio (e che, quindi, ha già provveduto al pagamento del contributo unificato ad inizio causa) l’integrazione del contributo unificato è dovuta soltanto se consegue un aumento di valore della causa ed il superamento del precedente scaglione (in sostanza come avveniva in precedenza). Tale regime si può evincere dal dettato normativo "procedere al contestuale pagamento integrativo";<br />
2) se la proposizione è ad opera di altre parti, queste, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale, formulano una chiamata in causa oppure svolgono intervento autonomo “sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Schema di D.Lgs. &#8211; Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/01/schema-di-d-lgs-revisione-delle-circoscrizioni-giudiziarie-%e2%80%93-uffici-dei-giudici-di-pace/</link>
		<comments>http://www.alpedone.net/2012/01/schema-di-d-lgs-revisione-delle-circoscrizioni-giudiziarie-%e2%80%93-uffici-dei-giudici-di-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Schema di Decreto Legislativo recante: “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” Relazione illustrativa Indice Art. 1 -  Riduzione degli uffici del giudice di pace Art. 2 - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 3 - Pubblicazione degli elenchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schema di Decreto Legislativo recante: “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”</p>
<p><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp;jsessionid=2D35B8000398E6CE79F5779E743EF827.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_2_1&amp;contentId=SAN719326"><span id="more-463"></span>Relazione illustrativa</a></p>
<p><a name="Indice"></a>Indice</p>
<p><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art1">Art. 1</a> -  Riduzione degli uffici del giudice di pace<br />
<a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art2">Art. 2</a> - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374<br />
<a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art3">Art. 3</a> - Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati<br />
<a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art4">Art. 4</a> - Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo<br />
<a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art5">Art. 5</a> - Disposizioni transitorie<br />
<a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#art6">Art. 6</a> - Entrata in vigore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;</p>
<p>Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»);</p>
<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;</p>
<p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>
<p>Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;</p>
<p>Sulla proposta del Ministro della giustizia;</p>
<p>Emana</p>
<p>il seguente decreto legislativo:<br />
<a name="art1"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 1</a><br />
(<em>Riduzione degli uffici del giudice di pace</em>)</p>
<p>1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.</p>
<p>2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.</p>
<p><a name="art2"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 2</a><br />
(<em>Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374</em>)</p>
<p>1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Articolo 2. (<em>Sede e circondario degli uffici del giudice di pace).<br />
</em>1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace»;</p>
<p>b) è allegata la tabella A, di cui all’allegato 1 del presente decreto.</p>
<p><a name="art3"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 3</a><br />
(<em>Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati</em>)</p>
<p>1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l’espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.</p>
<p>2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.</p>
<p>3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.</p>
<p>4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.</p>
<p>5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.</p>
<p><a name="art4"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 4</a><br />
(<em>Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo)</em></p>
<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.</p>
<p><a name="art5"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 5</a><br />
(<em>Disposizioni transitorie</em>)</p>
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.</p>
<p>2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma 2.</p>
<p>3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma 2.<br />
<a name="art6"></a><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SAN719316#Indice">Art. 6</a><br />
(<em>Entrata in vigore</em>)</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale </em>della Repubblica italiana.</p>
<h4>Allegati</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/protected/721700/0/def/ref/SAN719316/">Tabelle A e B - formato rtf, 10.828 kb</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore.</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/01/cancellerie-del-tribunale-di-roma-aperte-al-pubblico-per-cinque-ore/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore. Lo stabilisce il Tar del Lazio con l'ordinanza 4912/11 che accoglie il ricorso presentato da un gruppo di avvocati: quali che siano le ragioni che abbiano ispirato il provvedimento adottato dall'ufficio giudiziario, sussiste l'adeguato fumus boni iuris per accogliere l'istanza cautelare di sospensione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cancellerie del tribunale di Roma aperte al pubblico per cinque ore. Lo stabilisce il Tar del Lazio con l'ordinanza 4912/11 che accoglie il ricorso presentato da un gruppo di avvocati: quali che siano le ragioni che abbiano ispirato il provvedimento adottato dall'ufficio giudiziario, sussiste l'adeguato fumus boni iuris per accogliere l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti che dispongono l'orario ridotto. </p>
<p>Bocciato il provvedimento del presidente del tribunale della capitale che prevedeva l'apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore (e successivamente per tre ore e mezzo) quando invece la legge impone l'accesso al pubblico per cinque ore nei giorni feriali. L'apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie del tribunale contrasta con il disposto di cui all'articolo 162 della legge 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali.<br />
<span id="more-461"></span></p>
<p>***************************</p>
<p>T.A.R.<br />
Lazio - Roma<br />
Sezione I<br />
Sentenza 20 dicembre 2011, n. 4912<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
A.G., R.B., F.B., A.C., A.C., D.C., P.D.T., C.G., M.M., A.M., R.N., M.S., M.S., I.M.S., M.V., S.R., G.G., S.N., A.B., E.C., A.D'A., F.G., R.M.M., I.S., O.C., V.G., P.G., V.O., G.L., E.O., F.D'A., rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, via Lucrezio Caro, 63;<br />
contro<br />
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
e con l'intervento di<br />
ad opponendum:<br />
G.L., G.G., G.A.C., G.S. e N.M., rappresentati e difesi dall'avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;<br />
per l'annullamento<br />
previa sospensione dell'efficacia,<br />
dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recanti la limitazione dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma e in particolare, dei provvedimenti prot. 9580 e 9581 del 18.10.2011, 8223 del 12.9.2011, 10074 del 4.11.2011;<br />
nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;<br />
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti,<br />
del provvedimento (prot. 10814 del 24.11.2011) del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recante la (ri)definizione dell’”orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma” dal 1.12.2011 al 30.6.2012.<br />
Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum;<br />
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, i motivi aggiunti sembrano assistiti da adeguato fumus boni iuris in quanto - premesso che l’organo emanante l’atto impugnato è incardinato nel Ministero della Giustizia, per cui il ricorso appare correttamente notificato – l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali;<br />
Tenuto conto che l’assoluta peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />
accoglie l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2011<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Anche se il cliente non paga, l&#8217;avvocato ha l&#8217;obbligo di restituire i documenti</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 8 – 17 novembre 2011, n. 24080 (Presidente Vittoria – Relatore Tirelli) Svolgimento del processo Con atto spedito in data 23/3/2011, l'avv. P.D. ha proposto ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, inviatagli a mezzo posta il 21/2/2011 e ritirata il successivo 24/2/2011. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CORTE DI CASSAZIONE<br />
</strong><strong>SEZIONI UNITE CIVILI<br />
</strong><strong>Sentenza 8 – 17 novembre 2011, n. 24080</strong></p>
<p><em>(Presidente Vittoria – Relatore Tirelli)</em></p>
<p><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto spedito in data 23/3/2011, l'avv. P.D. ha proposto ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, inviatagli a mezzo posta il 21/2/2011 e ritirata il successivo 24/2/2011.</p>
<p>Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza dell'8/11/2011.</p>
<p><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p><span id="more-459"></span></p>
<p>Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che dopo avergli revocato ogni mandato, il sig. L.M. ha presentato un esposto nei confronti dell'avv. D.P., a carico del quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha poi aperto procedimento disciplinare per i seguenti capi d'incolpazione: 1) per avere violato gli artt. 33, 42 e 43 CDF perché, dopo la revoca della sua nomina a difensore avvenuta con racc. r.r. del 25 luglio 2006, ricevuta il 3 agosto 2006, non si adoperava affinché la successione nei mandati avvenisse senza danni per l'assistito sig. M.L. ed anzi, agiva in senso inverso non consegnando la documentazione né la contabilità delle spese sostenute ed in particolare: a) richiedendo in data 3 novembre 2006 (e cioè a revoca già avvenuta), due copie autentiche con formula esecutiva della sentenza n. 789/2006 dei Giudice di Pace di Monza, pronunciata nella causa M.L./Comune di Villasanta ed Esatri spa e non consegnandole né al cliente né al nuovo difensore precludendo e/o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa ed in particolare l'esecuzione del titolo in esame; b) non fornendo al cliente e al nuovo difensore copia delle fatture relative agli assegni fatti sulla Banca Popolare di Bergamo per l'importo rispettivamente di Euro 250,00, 1.000,00 e 1.400,00, precludendo in tal modo e comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa l'eventuale attività di recupero di detti importi e comunque non fornendo al cliente informazioni che è obbligato a fornire ex art. 42 co. II CDF; c) non fornendo al cliente e al nuovo difensore copia della documentazione inerente un sinistro trattato nell'interesse del sig. L..M. con la Fondiaria Ass.ni (e in particolare copia della quietanza che ha definito il sinistro), violando in tal modo il disposto di cui all'art. 42 CDF ed impedendo e/o comunque rendendo più difficoltosa l'attività di verifica inerente la posizione.</p>
<p>2) Per aver violato gli artt. 5, 6, 7 e 8 CDF in quanto, in violazione dei doveri di probità, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non consegnava al sig. L.M., suo assistito che in più sedi e forme gliene faceva esplicita richiesta a far tempo dal 25 luglio - 3 agosto 2006, i documenti di cui al capo 1)... E ciò nonostante esplicito impegno in tal senso assunto avanti alla Commissione Disciplinare dell'Ordine di Monza in data 26 marzo 2007".</p>
<p>Citato a giudizio per l'udienza del 6 aprile 2009, l'avv. P. ha depositato memoria ed al termine del dibattimento il Consiglio dell'Ordine lo ha assolto da una parte degli addebiti, infliggendogli la sanzione della censura per la mancata consegna delle copie della sentenza del Giudice di pace. L'avv. P. si è gravato al Consiglio Nazionale Forense che, però, ha rigettato l'appello con decisione contro cui l'incolpato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge ed incongruità della motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere la insanabile contradditto-rietà della pronuncia del Consiglio dell'Ordine, che nel dispositivo aveva riferito la condanna ai capi le e 2, mentre nella motivazione l'aveva assolto da tali addebiti, ritenendolo responsabile di quelli di cui ai punti la e 2.</p>
<p>Con il secondo motivo, l'avv. P. ha sostenuto che il sig. M. non gli aveva corrisposto alcun compenso, per cui non poteva aver risentito nessun danno dalla mancata messa in esecuzione della sentenza del Giudice di pace, il quale si era limitato a condannare il Comune di Villasanta solo al rimborso di quelle spese legali che il M. non aveva, in realtà, mai pagato.</p>
<p>Con il terzo motivo, l'avv. P. ha nuovamente dedotto la violazione di legge e l'incongruenza della motivazione, sottolineando da un lato che la richiesta delle copie non aveva rappresentato un atto processuale o, in ogni caso, un'iniziativa arbitraria, bensì la semplice attuazione di una precisa volontà del M. e, dall'altro, che dal canto suo non era tenuto ad andare a consegnarle, ma soltanto a metterle a disposizione come, del resto, aveva puntualmente fatto senza frapporre alcun ostacolo al loro ritiro da parte dell'ex cliente che, anzi, aveva dovuto ad un certo punto citare addirittura in giudizio per costringerlo a prendere quanto, solo apparentemente, invocava.</p>
<p>Con il quarto motivo, l'avv. P. ha infine lamentato che pur avendo egli dedotto la inammissibilità della motivazione dal Consiglio dell'Ordine, che aveva giustificato l'applicazione della censura con l'esistenza di altri procedimenti disciplinari non ancora conclusi, il Consiglio Nazionale non aveva minimamente risposto, ma si era limitato a confermare la sanzione sulla base di argomentazioni diverse da quelle utilizzate dal Consiglio locale.</p>
<p>Così riassunte le difese del ricorrente, osserva il Collegio che secondo il Consiglio Nazionale Forense, l'inesatto richiamo dei capi d'incolpazione operato dal dispositivo della decisione del Consiglio dell'Ordine era stato il frutto di un mero errore materiale che aveva determinato una semplice discrepanza chiaramente percepibile e, perciò, incapace d'ingenerare ragionevoli dubbi sul contenuto e le ragioni della condanna dell'incolpato che, infatti, aveva impugnato in modo ampio ed articolato, mostrando così di non aver risentito alcun pregiudizio del suo diritto di difesa. Trattandosi di valutazione di merito non inficiata da vizi logici o giuridici né adeguatamente contestata dall'incolpato, che in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non ha nemmeno riprodotto il testo del provvedimento del Consiglio dell'Ordine, il primo motivo del ricorso dev'essere di conseguenza rigettato.</p>
<p>Parimenti da rigettare è anche il secondo motivo, a proposito del quale è sufficiente sottolineare che l'inadempimento del M. agli obblighi su di lui gravanti nei rapporti interni con il proprio difensore, non poteva comportare il venir meno del suo interesse a disporre del titolo esecutivo per ottenere, nei rapporti esterni con il Comune, il pagamento delle somme da quest'ultimo dovute.</p>
<p>Quanto al terzo motivo, giova innanzitutto precisare che il Consiglio Nazionale non si è interrogato sulla natura, processuale o meno, della richiesta delle copie né ha sostenuto che l'avv. P. avrebbe dovuto spingersi a consegnarle anziché limitarsi a metterle a disposizione, ma si è attenuto alle risultanze istruttorie, ritenendo ampiamente dimostrato dalle raccomandate in atti, nonché dalle dichiarazioni del M. e del suo nuovo difensore, che ad un certo punto della vicenda l'incolpato aveva cominciato a porre in essere una condotta finalizzata ad ostacolare il suo ex cliente. In un quadro del genere, ha osservato il Consiglio Nazionale, risultava irrilevante accertare se la richiesta delle copie fosse stata o meno fatta su sollecitazione del M., perché anche a prescindere dal fatto che la presentazione dell'istanza era avvenuta tre mesi dopo la revoca del mandato e, cioè, quando l'ex dente aveva già più volte domandato la restituzione della documentazione, quello che in realtà contava era che l'avv. P. non poteva non sapere che la loro mancata acquisizione avrebbe impedito al M. di procedere in forma esecutiva.</p>
<p>Malgrado tale consapevolezza, l'avv. P. si era però "univocamente mosso nella direzione di evitare la consegna delle copie della sentenza, ed" era "questo l'atteggiamento sostanziale che" andava iscritto a suo carico, "nessun rilievo potendosi dare a declaratorie di disponibilità" cui, al di là delle forme, erano "puntualmente seguiti atteggiamenti di segno" esattamente contrario.</p>
<p>In considerazione di quanto sopra, il Consiglio Nazionale ha quindi concluso per la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'avv. P., esprimendo in tal modo un giudizio che non può essere sindacato in questa sede perché basato su di una ricostruzione dell'accaduto immune da errori logici o giuridici.</p>
<p>Pure il terzo motivo del ricorso dev'essere, pertanto, rigettato al pari, d'altronde, del quarto, in relazione al quale sembra sufficiente rilevare che a fronte di una motivazione incongrua del Consiglio dell'Ordine, il CNF non era certo vincolato a darne atto e ad annullare di conseguenza la sanzione della censura, in quanto essendo anche lui giudice del merito (C. Cass. n. 8429 del 2004 e 15972 del 2009), ben poteva legittimamente confermarla sulla base di considerazioni diverse che, nel caso di specie, sono state ragionevolmente indicate nella "rilevanza del comportamento illecito" e nel mancato compimento di "alcun atto emendativo" da parte dell'incolpato.</p>
<p>Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e la natura di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p><strong>La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.</strong></p>
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