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	<title>Avv. Alessandro Pedone</title>
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		<title>PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE &#8211; SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI &#8211; QUALIFICAZIONE DEL VIZIO &#8211; CONTRASTO</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 6478 DEL 24 APRILE 2012 &#160; &#160; &#160; PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DEL VIZIO - CONTRASTO La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">
<table width="788.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">
<table width="710.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">&nbsp;</td>
<td valign="middle"><strong>ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 6478 DEL 24 APRILE 2012</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td valign="middle">
<table width="78.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">&nbsp;</td>
<td valign="middle">&nbsp;</td>
<td valign="middle">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.jpeg"><br />
</a></p>
<table width="788.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle"><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.jpeg"><br />
<img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="sentenza" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.jpeg" alt="" width="260" height="194" /></a>PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DEL VIZIO - CONTRASTO</strong></p>
<table width="788.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle">La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione in ordine alla quale esiste un contrasto o, comunque, di massima e particolare importanza, relativa al vizio che inficia la sentenza emessa da un giudice monocratico di primo grado diverso da quello innanzi al quale le parti abbiano precisato le conclusioni: ha riscontrato, infatti, un orientamento che qualifica il vizio come nullità ex art. 161, comma 2°, cod. proc. civ., con conseguente obbligo del giudice d’appello di rimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; ed un secondo orientamento, secondo cui, invece, il giudice di appello è obbligato a trattenere la causa, decidendola nel merito, non potendo ritenersi integrata la predetta ragione di nullità.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="middle"><em>(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore A. Carrato)</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/><a href='http://wordpress.org/extend/plugins/mystat/'><img src='http://www.alpedone.net/wp-content/plugins/mystat/images/admin.png' style='vertical-align:middle;' title='myStat statistic for WordPress' border='0' /></a> Unique visitors to post: <b>8</b><br/><br/>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>GIUSTIZIA, OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO PER LA RIFORMA CON LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE, PER UNA EQUILIBRATA E NON DEMOLITORIA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, PER L’ABROGAZIONE DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/05/giustizia-oua-dal-15-maggio-al-16-giugno-gli-avvocati-in-sciopero-bianco-per-la-riforma-con-legge-della-professione-forense-per-una-equilibrata-e-non-demolitoria-revisione-della-geografia-giudiziar/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

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		<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA GIUSTIZIA, OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO PER LA RIFORMA CON LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE, PER UNA EQUILIBRATA E NON DEMOLITORIA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, PER L’ABROGAZIONE DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE SI PREVEDE UNA FORTE ADESIONE DEGLI ORDINI FORENSI Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, pur confermando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/05/sciopero.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-633" style="margin: 10px;" title="sciopero" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/05/sciopero.jpeg" alt="" width="176" height="176" /></a>COMUNICATO STAMPA</strong></p>
<p><strong>GIUSTIZIA, OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI </strong><strong>IN SCIOPERO BIANCO PER LA RIFORMA CON LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE, PER UNA EQUILIBRATA E NON DEMOLITORIA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, PER L’ABROGAZIONE DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE</strong></p>
<p><strong>SI PREVEDE UNA FORTE ADESIONE DEGLI ORDINI FORENSI</strong></p>
<p>Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, pur confermando la disponibilità al dialogo con il Governo, ricorda che rimangono irrisolti diversi problemi: revisione della geografia giudiziaria, riforma con legge della professione forense, media-conciliazione obbligatoria. Per questa ragione l’Oua, nei giorni scorsi, ha chiesto l’adesione di tutti gli avvocati dal 15 maggio al 16 giugno allo sciopero bianco, già deliberato dagli Ordini forensi di Trani, Reggio Emilia e Forlì-Cesena: “Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale nel buon funzionamento della giustizia, con decine di attività di supplenza volontaria e gratuita che essi prestano quotidianamente. Eppure questo ruolo spesso non viene riconosciuto, al contrario l’avvocatura è continuamente e ingiustamente attaccata”. “Siamo infatti oggetto di continui provvedimenti legislativi – aggiunge il presidente Oua - che aggrediscono tanto l’identità stessa della nostra professione quanto la natura pubblica della giustizia italiana”.<span id="more-629"></span></p>
<p>“Il recente congresso straordinario di Milano – continua de Tilla – ha dato un mandato chiaro all’Oua e al Cnf di insistere nella ricerca di un dialogo, ma anche nella definizione di ulteriori iniziative per dare attuazione alle mozioni congressuali. Per questa ragione in assenza di atti concreti da parte dell’Esecutivo per un confronto sulla modifica della annunciata revisione della geografia giudiziaria (che deve essere costruttiva e non demolitoria) sulla eliminazione della incostituzionale obbligatorietà della media-conciliazione, sul ripristino delle tariffe e sul divieto della presenza dei soci di capitale negli studi professionali, l’assemblea dell’OUA ha accolto le proposte dei Consigli degli ordini forensi di Trani, Forlì-Cesena e Reggio Emilia. Tutti gli avvocati italiani sono invitati ad aderire <strong>dal 15 maggio al 16 giugno allo sciopero bianco</strong> su tutto il territorio nazionale, cioè a pretendere il rigoroso rispetto anche formale delle regole e degli adempimenti processuali. Gli Ordini forensi sono, altresì, invitati a sospendere l’erogazione di ogni supporto materiale ed economico per il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria”.</p>
<p>Infine l’OUA ha chiesto al Ministro Severino il rinvio del termine del 13 agosto previsto per l’emanazione del regolamento governativo per la riforma professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Roma, 27 aprile 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO BIANCO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>·       <strong>Non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. 3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente dal Giudice;</strong></p>
<p>·       <strong>non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo;</strong></p>
<p>·       <strong>chiedere il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;</strong></p>
<p>·       <strong>chiedere (anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio all’art. 83 disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;</strong></p>
<p>·       <strong>non fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;</strong></p>
<p>·       <strong>non sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività e in particolare non curare personalmente né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo, dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla Procura;</strong></p>
<p>·       <strong>non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;</strong></p>
<p>·       <strong>pretendere dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto della richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.</strong></p>
<br/><a href='http://wordpress.org/extend/plugins/mystat/'><img src='http://www.alpedone.net/wp-content/plugins/mystat/images/admin.png' style='vertical-align:middle;' title='myStat statistic for WordPress' border='0' /></a> Unique visitors to post: <b>25</b><br/><br/>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , SENTENZA 18 aprile 2012 14930 Pres. Brusco &#8211; est. Blaiotta , n.14930 &#8211; Pres. Brusco &#8211; est. Blaiotta</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/04/corte-di-cassazione-sez-iv-penale-sentenza-18-aprile-2012-14930-pres-brusco-est-blaiotta-n-14930-pres-brusco-est-blaiotta/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA["Deve essere qualificato negligente e imprudente il comportamento del medico curante che non valuta i sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca del paziente, scambiandoli per gastrite, e non prescrive con immediatezza gli occorrenti approfondimenti diagnostici. Ne consegue che il sanitario risponde di omicidio colposo per la morte dello stesso paziente, verificatasi nel giro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/medico.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-625" style="margin: 10px;" title="medico" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/medico.jpeg" alt="" width="225" height="225" /></a>"Deve essere qualificato negligente e imprudente il comportamento del medico curante che non valuta i sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca del paziente, scambiandoli per gastrite, e non prescrive con immediatezza gli occorrenti approfondimenti diagnostici. Ne consegue che il sanitario risponde di omicidio colposo per la morte dello stesso paziente, verificatasi nel giro di qualche giorno, per blocco cardiaco letale, perché il giudizio di probabilità logica sull'effetto salvifico delle condotte omesse conduce a ritenere ragionevolmente dimostrata la risolutività di una condotta conforme alle leges artis."</p>
<p><span id="more-624"></span></p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , SENTENZA 18 aprile 2012 14930 Pres. Brusco - est. Blaiotta , n.14930 - Pres. Brusco - est. Blaiotta</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Il Tribunale di Rovereto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di D.L.L. ; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Trento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>All'imputato, medico curante della vittima, è stato mosso l'addebito, fatto proprio dai giudici di merito, di aver escluso in due successive visite compiute nei giorni (omissis) , che i persistenti dolori al petto riferiti fossero determinati da problemi cardiaci; e di aver per contro diagnosticato una semplice gastrite e problematiche ansiose, così escludendo una più approfondita visita ospedaliera erroneamente ritenuta superflua. Per effetto di tali errori diagnostici il D.L. si portava in ospedale lo stesso 29 dicembre ove poco dopo decedeva in seguito ad infarto del miocardio in corso ormai da diversi giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Ricorre per cassazione l'imputato. Si censura l'apprezzamento col quale il giudice di merito si è distaccato dalle valutazioni medico-scientifiche degli esperti. Si fa riferimento in particolare alle incertezze manifestate dai periti, in mancanza di riscontro autoptico, in ordine all'Identità tra la patologia sofferta dal paziente il giorno (omissis) e quella sofferta il successivo giorno 29. Si rimarca, inoltre, che gli stessi periti non hanno riscontrato errori professionali nel corso della visita ambulatoriale del 22 dicembre, avendo il sanitario ipotizzato sia una patologia cardiaca che una gastrica ed avendo disposto due distinti accertamenti diagnostici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ancora, si assume che la descrizione dell'affezione da parte del paziente ai medici del pronto soccorso non appare dirimente, atteso che il sanitario che lo visitò ha riferito che la vittima era giunta alla struttura quando era ancora cosciente e riferiva un dolore toracico da alcuni giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si lamenta, inoltre, che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le informazioni riferite dalla moglie e dai figli, ma le risultanze documentali e l'interesse economico portato dalle parti civili costituite avrebbero dovuto quanto meno porre qualche dubbio sulla credibilità della loro narrazione. La Corte, inoltre, ha espresso argomenti vacui e non condivisibili in ordine alla valutazione del significato dei sintomi riferiti ed alla concordanza tra quelli indicati il 22 dicembre e quelli narrati il successivo giorno XX. In conclusione, si ritiene che sia stata omessa una rigorosa e puntuale argomentazione in ordine al mancato accoglimento delle valutazioni peritali per ciò che attiene alla connessione tra i fatti accaduti nei due giorni indicati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per contro, si censura l'accoglimento delle valutazioni peritali compiuto dal giudice di merito in ordine alla condotta del sanitario, ingiustificatamente ritenuta gravemente imprudente. Si è trascurato che lo stesso consulente del pubblico ministero ha riferito che la dispnea può essere un segno clinico con diversi significati anche ma non necessariamente di carattere cardiologico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quanto al nesso causale, si rimarca che gli esperti hanno ritenuto che, in mancanza di riscontro autoptico, non è possibile sapere con certezza se il trattamento tempestivo avrebbe modificato l'evoluzione della malattia ed evitato l'evento letale. Si è trascurato che manca una legge di copertura scientifica che possa giustificare le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello circa l'evitabilità dell'evento. Si è pure trascurato che non è possibile escludere con certezza l'insorgere di una patologia acuta dopo la visita del medico curante e prima del ricovero in ospedale, anche in relazione al diabete scompensato di cui il paziente soffriva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.1 Le parti civili hanno presentato una memoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Il ricorso è infondato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pronunzia pone in luce che l'imputato era da lunghi anni medico curante del paziente; lo aveva visitato il (OMISSIS) , aveva diagnosticato una patologia gastrica ed aveva prescritto pertinente terapia prontamente acquistata e somministrata; aveva altresì suggerito una visita cardiologica ma senza alcuna indicazione di urgenza. Nella prima mattinata del (OMISSIS) aveva nuovamente visitato il paziente, aggiungendo ai farmaci gastroprotettivi anche dei sedativi. Seguiva nel primo pomeriggio accesso al pronto soccorso e poco dopo interveniva il blocco cardiaco letale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Corte d'appello condivide la valutazione del fatto compiuta dal Tribunale alla luce di una complessa istruttoria dibattimentale: l'approccio terapeutico e diagnostico del sanitario è stato erroneo ed ha condotto alla morte il paziente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pronunzia esamina dettagliatamente il tema, sul quale si è focalizzata la critica della difesa, relativo all'inattendibilità della sintomatologia riferita dai parenti. A tale riguardo si considera che, per sgombrare il campo, è sufficiente esaminare il contenuto della cartella clinica di pronto soccorso, confermato dal sanitario che per primo esaminò il D.L. in ospedale. Il paziente era pienamente cosciente, accusava malessere generale e tachicardia che riferiva da alcuni giorni. Il medico rianimatore, a sua volta, ha riferito di un paziente con dolore precordiale perdurante da una settimana e riacutizzato in giornata con comparsa di lipotimia e vomito. È dunque il paziente, ancora lucido, a descrivere risalenti dolori al petto ed è quindi del tutto illogico ipotizzare che egli abbia potuto descrivere qualcosa di diverso al medico curante. Tali indicazioni collimano con quanto narrato dai congiunti e segnatamente dalla vedova: soprattutto un persistente dolore al cuore riferito già nella prima visita, diagnosticato e trattato come affezione gastrica, con la prescrizione di un elettrocardiogramma da eseguire con calma dopo una settimana di terapia. La teste ha altresì riferito che la situazione era peggiorata nella notte tra il (omissis) ; che al mattino l'imputato visitò il paziente nell'abitazione riscontrando una pressione molto bassa ed un evidente peggioramento complessivo. In tale situazione era stata prescritta terapia ansiolitica in aggiunta a quella per l'affezione gastrica diagnosticata in precedenza. La situazione peggiorò ulteriormente nelle ore seguenti. La vittima venne ricoverata in pronto soccorso ove venne meno per infarto. La Corte d'appello non trova alcuna incoerenza tra la documentazione sanitaria e le narrazioni riferite dagli indicati testi. In particolare le diverse espressioni usate come "dolore toracico", "dolore al petto", "dolore precordiale", "peso epigastrico" tentano di illustrare la situazione gravemente patologica in atto. Dunque le obiezioni dell'imputato vengono ritenute speciose ed irrilevanti. La drammaticità della situazione è del resto oggettivamente documentata dalla circostanza che il sanitario si recò nell'abitazione del paziente in prima mattinata. Risulta quindi priva di plausibilità la contrastante versione dei fatti proposta dal medico curante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pronunzia confuta altresì la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe certezza in ordine alla causa della morte in assenza di autopsia. In realtà, i periti hanno categoricamente escluso le ipotesi alternative formulate dei consulenti dell'imputato per dare spiegazione dell'evento morte e lo hanno ricollegato con certezza ad uno shock cardiaco acuto, fornendo una coerente, logica spiegazione di tale valutazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciò che i periti hanno ritenuto non provato con certezza è la presenza e la diagnosticabilità della patologia già in occasione della visita del 22 dicembre, non disponendosi di riscontri oggettivi dei sintomi presentati in quella data. La Corte d'appello confuta tale valutazione. Molteplici sono gli elementi che contraddicono tale apprezzamento, come la prescrizione di un esame cardiologico da eseguire senza urgenza, indicativa della narrazione di un sintomo riferibile anche ad una possibile patologia cardiaca; la descrizione dell'affezione da parte del D.L. ai medici del pronto soccorso; le notizie riferite dalle parti civili. La conclusione è che la sintomatologia riferita avrebbe imposto sin dall'inizio accertamenti più approfonditi di carattere cardiologico. Se ne inferisce una grave imprudenza del sanitario, concretatasi nel non valutare i sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca e non nel non prescrivere con immediatezza gli occorrenti approfondimenti diagnostici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La sintesi qui proposta mostra chiaramente che si è in presenza di un apprezzamento in fatto basato sulla dettagliata, coerente analisi del materiale probatorio. L'analisi è palesemente immune da vizi logico-giuridici e, dunque, non può essere posta in discussione nella presente sede di legittimità, visto che risponde esaustivamente a tutti i dubbi prospettati dalla difesa. Non può esser posto in dubbio, dunque, che sin dall'inizio la vittima presentasse i sintomi dell'affezione cardiaca che, invece non solo non venne diagnosticata ma neppure stimolò il sollecito compimento di analisi strumentali che avrebbero potuto agevolmente e tempestivamente dirimere il dubbio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.1 Quanto, poi le possibilità di sopravvivenza in caso di terapia appropriata, la Corte d'appello colloca in una diversa cornice quanto riferito dai periti circa la mortalità nella misura del 30 al 60% dei pazienti che giungono alle cure in stato di shock cardiaco. Al riguardo si espongono due argomenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il primo, già posto in luce dal Tribunale, è che il paziente la mattina del (omissis) non si trovava per nulla in condizione di shock cardiaco acuto, aveva colloquiato con il medico e non mostrava la grave, generale compromissione riscontrata al momento del ricovero, tanto che aveva conversato e fatto omaggio di una bottiglia di vino. Pertanto, la patologia poteva essere felicemente affrontata soprattutto con l'invio all'ospedale di Trento, dotato di un reparto adeguato al caso. In tale eventualità le possibilità di sopravvivenza sono state concordemente ritenute vicine al 90%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il secondo e decisivo argomento è che già il (omissis) il medico tenne un suo comportamento negligente ed imperito, non indirizzando la diagnosi verso accertamenti connessi a patologia cardiocircolatoria. Dunque a maggior ragione un adeguato inquadramento clinico già in occasione di tale primo esame avrebbe condotto ad esito fausto il trattamento del caso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tale apprezzamento è logicamente appropriato e vale a collocare correttamente l'indagine eziologica nella cornice condizionalistica della causalità omissiva: una tempestiva diagnosi avrebbe consentito di affrontare la patologia con molti giorni di anticipo, quando era sul nascere; sicché il giudizio di probabilità logica sull'effetto salvifico delle condotte omesse è rapportato alle specifiche contingenze dell'occorso e conduce a ritenere ragionevolmente dimostrata la risolutività di una condotta conforme alle leges artis. Dunque, conclusivamente, neppure sotto il profilo causale la sentenza presta il fianco alle critiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Il T. deve essere pure condannato alla rifusione delle spese di parte civile, che appare congruo liquidare come in dispositivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in Euro 2.800,00 a favore di D.L.D. e D.L.P. e in Euro 2.800,00 in favore di Z.S. e D.L.A. .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Assegno divorzile &#8211; Differenza reddituale &#8211; Presupposti</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5646 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Svolgimento del processo Il Tribunale di Chiavari con sentenza non definitiva del 10 febbraio 2005 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R..F. e N..V. il (OMISSIS) e, con sentenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/divorzio2.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-619" style="margin: 10px;" title="divorzio2" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/divorzio2.jpeg" alt="" width="266" height="189" /></a>Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5646</strong><br />
<em>Presidente Luccioli – Relatore Bisogni</em></p>
<p align="center"><em>Svolgimento del processo</em></p>
<p>Il Tribunale di Chiavari con sentenza non definitiva del 10 febbraio 2005 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R..F. e N..V. il (OMISSIS) e, con sentenza definitiva del 22 febbraio 2007, riconosceva il diritto della V. a percepire un assegno divorzile pari a 500 Euro mensili dalla domanda sino al 7 marzo 2005 (data di pensionamento del F. ) e di Euro 200 mensili per il periodo successivo a tale data.<br />
La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente l'appello di R..F. riducendo a 300 e 100 Euro l'ammontare dell'assegno divorzile spettante a N..V. rispettivamente sino al 7 marzo 2005 e successivamente a tale data.<br />
Ricorre per cassazione R..F. affidandosi a tre motivi di impugnazione e depositando memoria difensiva.<br />
Si difende con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale N..V. articolato su due motivi di impugnazione.</p>
<p align="center"><em>Motivi della decisione<span id="more-618"></span></em></p>
<p>Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi sussistendo a tal fine le condizioni di legge.<br />
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l'errata applicazione dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modifiche in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..<br />
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: in relazione all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modifiche è liquidabile a favore di uno dei coniugi un assegno di divorzio nel caso in cui la situazione degli stessi sia analogamente disagiata e sussista una minima differenza di reddito? La norma prevede che i redditi delle due parti debbano essere matematicamente riequilibrati con il riconoscimento di un assegno o al contrario in tale caso non è liquidabile assegno alcuno?<br />
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha infatti tenuto conto del riavvicinamento del reddito dei due coniugi e ha conseguentemente ridotto l'ammontare dell'assegno a partire dal marzo 2005. Ha inoltre implicitamente tenuto conto della maggiore precarietà delle condizioni reddituali della V. rispetto a quelle dell'ex coniuge.<br />
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce motivazione contraddittoria e insufficiente. Omesso esame di circostanze essenziali ai fini della decisione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..<br />
Il ricorrente deduce che il fatto controverso, sul quale la motivazione appare in parte omessa e in parte contraddittoria ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è la esistenza di uno sbilanciamento economico o comunque di una situazione di inadeguatezza dei redditi della signora V. in confronto a quelli del marito.<br />
Il preteso difetto di motivazione è insussistente, avendo la Corte di appello effettuato una comparazione della situazione reddituale dei due coniugi sulla base delle emergenze istruttorie che attestano un sia pur modesto divario che, per effetto della modestissima quantificazione operata dalla Corte territoriale, viene ad essere parzialmente colmato.<br />
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 2697 e. e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..<br />
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: la prova da darsi, da parte del coniuge richiedente l'assegno, della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda segue la regola generale dell'art. 2697 c.c. e nel caso che la prova della sussistenza di tali presupposti non sia fornita o non sia sufficiente il Tribunale deve respingere l'avanzata domanda.<br />
Il motivo è infondato dato che il Tribunale non ha affatto violato la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c. e ha infatti comparato i redditi delle parti documentati (ammontare della pensione percepita dal F. e cedolino dello stipendio percepito dalla V. ).<br />
Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dallo stato di disoccupazione della signora V. a far data dal gennaio 2007.<br />
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c, relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla situazione reddituale e patrimoniale conseguita dal F. nel periodo in cui era titolare dell'azienda commerciale (esercizio di bar). I due motivi sono corredati da quesiti che qui si riportano: 1) "a fronte della produzione della visura della CCIIA di Genova, attestante la cessazione dell'attività di impresa artigianale di cui era titolare la sorella della V. e presso la quale da ultimo la V. stessa svolgeva attività lavorativa part-time, e della mancata deduzione e offerta di prova di fatti contrari, l'impugnata decisione della Corte di appello di ritenere che la V. non sia divenuta disoccupata è contraddittoria con l'assunto dubitativo 'anche a ritenerla (l'attività della congiunta n.d.r.) tuttora esistente ed è carente di motivazione in ordine alla affermata prosecuzione di attività redditizia da parte della V. e dell'ammontare del reddito quantificato in 350,00 mensili, fatti dei quali non esistono agli atti elementi di prova, neppure indiziari, del resto non indicati dalla Corte di appello. Conseguentemente risulta immotivata la decisione di ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile o quanto meno di non ripristinarlo nella misura prevista dal Tribunale dalla data di inizio della disoccupazione della V. "; 2) "a fronte della C.T.U. contabile svolta in primo grado che ha accertato evasione fiscale da parte del F. nell'esercizio dell'attività di impresa, è carente di motivazione l'impugnata sentenza che, senza neppure menzionare tale accertamento d'ufficio, ha sostenuto essere veritieri i modesti livelli di reddito denunciati dal F. , e su tale unico presupposto ha ridotto l'ammontare dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale a favore della V. per il periodo fino al pensionamento del F. ".<br />
Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendo. e sono privi di autosufficienza.<br />
Quanto al primo motivo(va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non provata, sulla base della documentazione in atti, né la cessazione dell'attività commerciale della sorella della V. né comunque l'attività lavorativa svolta dalla V. presso l'azienda in caso di eventuale cessione a terzi. L'omessa valutazione di un documento che la V. ritiene decisivo al fine di comprovare la cessazione di qualsiasi attività lavorativa a partire dal 2007 non risulta valutabile in base alla lettura del testo della motivazione resa dalla Corte di appello e, per altro verso, la ricorrente incidentale non ha indicato quando ha prodotto tale documento e tanto meno lo ha allegato o riprodotto nel ricorso. Vi è poi da tenere conto che nel determinare l'assegno divorzile post-marzo 2005 la Corte ha evidentemente tenuto conto di una serie di ragioni, e in primo luogo dell'incomprimibilità oltre un limite minimo di sussistenza del reddito del F. e, per altro verso, di una sia pur minima capacità reddituale della V. derivante non solo dall'attività part-time o da altre attività definite dalla Corte territoriale come para-lavorative ma anche dalla percezione delle somme pattuite in sede di separazione.<br />
Quanto al secondo motivo va rilevato che la Corte di appello non ha affatto ignorato gli accertamenti peritali attestanti la discordanza fra redditi dichiarati e ricavi presumibili sulla base della contabilità e ha proprio tenuto conto di tali ricavi derivanti dall'attività commerciale, svolta dal F. sino al marzo 2005 e poi ceduta al figlio, per confermare la sussistenza di un diritto all'assegno divorzile in favore della V. ma ha ritenuto i predetti ricavi non così elevati rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali della V. da giustificare la corresponsione di un assegno divorzile superiore a 300 Euro mensili. La ricorrente incidentale avrebbe dovuto dunque contestare tale motivazione sulla base di una riproposizione del testo della C.T.U. o quantomeno di una sua sintesi esaustiva per mettere in rilievo la illogicità dell'assunto e della valutazione della Corte di appello mentre si è limitata a brevi asserzioni indimostrate circa la lacunosità per difetto degli accertamenti peritali.<br />
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.</p>
<p align="center"><em>P.Q.M.</em></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Revocazione &#8211; Separazione tra coniugi &#8211; Relazione extraconiugale &#8211; Dolo</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5648 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Svolgimento del processo E. M. V. ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie M.A.D.M. e determinato il contributo mensile a suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/divorzio1.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-616" style="margin: 10px;" title="divorzio1" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/divorzio1.jpeg" alt="" width="240" height="184" /></a>Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 10 aprile 2012, n. 5648</strong><br />
<em>Presidente Luccioli – Relatore Bisogni</em></p>
<p align="center"><em>Svolgimento del processo</em></p>
<p>E. M. V. ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie M.A.D.M. e determinato il contributo mensile a suo carico per il mantenimento della M.. Il ricorrente ha dedotto che solo nell'ottobre 2009 aveva appreso della relazione della M. con F. N., relazione già in corso all'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di La Spezia, avvenuta l'8 settembre del 2000, e da cui era nato il 28 aprile 2001 il figlio S. A. N., ma che era stata tenuta nascosta dalla M.. Ha ritenuto il ricorrente che tale mancata conoscenza non emersa neanche successivamente nel giudizio di separazione aveva determinato la statuizione relativa alla predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento.<br />
Si è costituita la M. che ha resistito al ricorso.<br />
La Corte di appello di Genova con sentenza dell'8 luglio - 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria.<br />
Contro la sentenza ricorre per cassazione E. M. V. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Il ricorrente chiede altresì la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 38/2009 della Corte di appello di Genova emessa nel giudizio di separazione e che l'odierno ricorrente ha impugnato per revocazione.<br />
Si difende con controricorso M.A.D.M..<br />
Il ricorrente deposita memoria difensiva.<span id="more-615"></span></p>
<p align="center"><em>Motivi della decisione</em></p>
<p>Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione dei due giudizi promossi dal V. che hanno oggetto e causae petendi del tutto indipendenti.<br />
Il ricorso è infondato per le ragioni già esposte correttamente dalla Corte di appello di Genova. Va ribadito infatti che il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. l, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. civ. I sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. III sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010).<br />
La Corte di appello con motivazione coerente ed esaustiva ha evidenziato come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale sia stato posto in essere dalla M. e tale affermazione non è smentita con nessun elemento positivo da parte del ricorrente.<br />
In secondo luogo non è affatto irrilevante la circostanza per cui almeno dall'udienza del 22 dicembre 2006 la difesa del ricorrente fosse a conoscenza del fatto che la M., cosi come del resto il V., avevano costituito nuovi nuclei familiari da cui erano nati dei figli. Come ha rilevato la Corte di appello,a tale data non era ancora terminata l'istruttoria del giudizio di primo grado sicché il non aver valutato se ricorressero i presupposti per proporre una domanda di addebito nei confronti della M. deve imputarsi a una scelta difensiva o semmai a una negligenza dell'odierno ricorrente ma non di certo a una omessa immediata comunicazione al giudice della separazione dell'esistenza di una relazione sentimentale estranea al matrimonio o dello stato di gravidanza derivante da tale relazione, circostanze che la M. poteva ben decidere di non riferire al giudice della separazione. Il rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p align="center"><em>P.Q.M.</em></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in l.200 euro di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sentenza n. 78/2012: illegittimità costituzionale art. 2, c. 61°, del d. l. 29/12/2010 n. 225</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/04/sentenza-n-782012-illegittimita-costituzionale-art-2-c-61-del-d-l-29122010-n-225/</link>
		<comments>http://www.alpedone.net/2012/04/sentenza-n-782012-illegittimita-costituzionale-art-2-c-61-del-d-l-29122010-n-225/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[illegittimità]]></category>
		<category><![CDATA[salva banche]]></category>

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		<description><![CDATA[da: www.cortecostituzionale.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da: <a href="http://www.cortecostituzionale.it">www.cortecostituzionale.it</a></p>
<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/banche.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-612" style="margin: 10px;" title="banche" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/banche.jpeg" alt="" width="275" height="183" /></a>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<span id="more-611"></span><br />
Ritenuto in fatto<br />
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione.<br />
1.1.— Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto – la nuova determinazione del saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino alla data dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la prescrizione estintiva, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo del saldo, la causa era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all’udienza per la discussione orale, ai sensi dell’ art. 281-sexies codice di procedura civile, con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.<br />
1.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma denunziata, il giudice a quo osserva che la natura dichiaratamente interpretativa della norma e l’eccezione di prescrizione della parte convenuta ne impongono l’applicazione nel giudizio principale.<br />
1.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />
Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia per l’inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto.<br />
In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art. 2935 del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una regola di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d’indebito. Nel caso di specie, le norme etero-integratrici sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario.<br />
Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di per sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente, selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l’inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad applicare un principio generale (desumibile dall’art. 2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla funzione del singolo contratto bancario.<br />
Quanto al secondo rilievo, concernente l’impossibilità d’includere la soluzione interpretativa prospettata tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, il rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto medesimo, il decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione – come ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – sarebbe da individuare : a) nella data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia funzione meramente ripristinatoria dell’affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora continuare a godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre 2007, n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie dell’adempimento, sub specie di pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme e competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione dal giorno di questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L’esclusione dell’interpretazione della norma censurata dal novero di quelle ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in una circostanza di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto delle movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell’estratto conto.<br />
Con riferimento all’assunta violazione del principio di azione e di indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 Cost., il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato art. 2, comma 61.<br />
In particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare il dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto, l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta – non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non può essere più eccepita – ma nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso legale o anatocistici).<br />
In particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma – contrasterebbe con il principio di “giustiziabilità” delle posizioni giuridiche.<br />
Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).<br />
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale lamenta, in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in quanto la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole, qual è l’utente del sistema bancario. Ad avviso del rimettente, una legge che avesse voluto perseguire l’attuazione del principio di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli all’esercizio dei diritti dell’utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del conto.<br />
Sempre con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost., il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza anche sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale. Al riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio complesso atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla cessazione dei rispettivi rapporti.<br />
In ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparità di trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.<br />
In particolare, in forza della seconda parte della disposizione censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.<br />
Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia decorso un decennio – la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio esperendo un’azione di ripetizione dell’indebito.<br />
Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che, violando il principio di «parità delle armi», assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de L’Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo l’intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad una imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge retroattiva, ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore (sentenza della citata Corte 23 ottobre 1997, National &amp; Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il legislatore avrebbe omesso di regolare in modo espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così indirettamente rinviando alla norma di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle obbligazioni, nonché alla funzione e struttura delle singole operazioni bancarie.<br />
Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma censurata su concrete fattispecie “sub iudice”, a vantaggio di una delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993).<br />
2.— Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.<br />
2.1.— In primo luogo, l’istituto di credito deduce la sinteticità della motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza di motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma, concernente la ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente bancario, sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.<br />
In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca non deve restituire alcunché perché il conto corrente dell’attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque, inesistente.<br />
2.2.— L’istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della questione si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo della norma censurata.<br />
Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della disposizione in esame, emergerebbe il carattere della norma effettivamente di interpretazione autentica.<br />
Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in questione avrebbe codificato l’interpretazione espressa dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418.<br />
In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione – dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il diritto “prescrittibile”, derivante da un’annotazione nel conto corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione da parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una causale affetta da nullità – preciserebbe che, in tal caso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza di accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo addebito viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse “solutorie”, costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e quelle “ripristinatorie” della disponibilità accordata dalla banca al correntista mediante apertura di credito.<br />
Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe dalla data della annotazione “a credito” successiva all’illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del diritto nascente da un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del conto (sulla nozione di “pagamenti” del correntista nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di pagamenti suscettibili di revoca ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza, conosciuto dalla banca).<br />
Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, individuando nella data della annotazione “a credito”, costituente rimessa “solutoria” e dunque pagamento “ripetibile”, la data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio indebiti.<br />
Secondo un’altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con riferimento al disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del correntista di fare espellere dal conto l’annotazione di crediti della banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In particolare, dovendosi considerare il disposto dell’art. 1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica materia, dei principi generali di cui all’art. 1422 cod. civ., l’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione delle partite basate su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a prescrizione ordinaria.<br />
In questa chiave di lettura, il termine “annotazioni in conto” di cui alla norma censurata si riferirebbe agli “addebiti” che la banca annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati, decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal correntista per ottenerne la cancellazione.<br />
La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.<br />
La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di credito, la infondatezza delle censure di cui all’ordinanza di rimessione.<br />
In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.<br />
In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la incidenza sui giudizi in corso.<br />
Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, l’istituto di credito osserva che mancherebbero le fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della prescrizione della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti indebiti del correntista e della banca.<br />
3.— Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
3.1.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé.<br />
Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (ad esempio, a titolo di interessi anatocistici contabilizzati trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale, non specificando se la domanda formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In particolare, il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di carattere “solutorio” o “ripristinatorio”, in quanto inerenti a situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a passività rientranti nell’ambito della provvista.<br />
3.2.— La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non essendo stata operata la necessaria differenziazione tra le diverse disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti rispettivamente alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente bancario e all’esercizio delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la seconda parte della norma denunciata nel senso di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per la restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile la questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa, relativa al tema della prescrizione.<br />
3.3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità della questione anche sotto il profilo della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e n. 15 del 2011; n. 205 del 2008).<br />
La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone l’applicazione per il passato (Corte di appello di Ancona, sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione autentica, con conseguente necessità di fare decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile 2011).<br />
In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in quanto il Tribunale, sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione assoluta all’esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito, omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ.<br />
3.4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non fondata.<br />
Al riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto), 1827 (secondo cui le annotazioni in conto non precludono l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva il credito), 1832 (secondo cui l’estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell’estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o duplicazioni) – la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, l’approvazione e l’incontestabilità dell’estratto conto si riferiscano soltanto a profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione delle singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche annotazioni in conto.<br />
In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema di contratto di conto corrente ordinario sarebbero applicabili allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa fattispecie contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il diritto di contestare, secondo la disciplina propria dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le reciproche posizioni debitorie e creditorie.<br />
Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle, troverebbero applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ., secondo il quale l’azione di nullità può essere esercitata in ogni tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto, momento in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo versamento con riferimento alla sola ipotesi in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio accreditamento).<br />
La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario la regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe razionale giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi dell’art. 1831 cod. civ. ordinariamente pari ad un semestre), mentre la disciplina codicistica del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest’ultimo per un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l’esercizio delle azioni derivanti dalle annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo strettamente ermeneutico, l’art.1857 cod. civ. si limiterebbe a dichiarare applicabile al conto corrente bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza che – atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ. – non risulterebbe certa l’estensione della regola secondo cui l’approvazione dell’estratto conto redatto periodicamente si riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare la legittimità sostanziale delle singole annotazioni.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione interpretativa.<br />
Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine per l’esercizio dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che tale azione è esperibile solo per effetto di un pagamento indebito – o che l’annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel solco della disposizione dell’art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina con specifico riferimento ai contratti di conto corrente bancario. In questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto dall’art. 1832 cod. civ. un ulteriore termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile, l’esattezza delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della difesa statale, sarebbe poco convincente perché la norma sarebbe sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia prescritta l’azione dalla quale si sia già decaduti.<br />
Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata l’annotazione in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici)<br />
In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della illegittimità delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati entro un termine prescrizionale ordinario, i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una disposizione contrattuale viziata.<br />
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare la portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione, cui le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione del diritto nascente da quella operazione.<br />
Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì chiarire che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora risulti ormai prescritta l’azione per fare valere l’illegittimità delle annotazioni in conto.<br />
La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480 del 1992).<br />
Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e n. 397 del 1994).<br />
Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del contratto di conto corrente in termini sostanzialmente autonomi rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista, valorizzano la facoltà del correntista di disporre in qualunque momento del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare l’indebita apposizione di interessi, competenze e spese e di richiederne la restituzione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la banca ha provveduto all’annotazione della posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste somme costituirebbe autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d’appello di Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento all’ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).<br />
Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l’osservazione del Tribunale secondo cui l’annotazione è circostanza di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione dell’estratto conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma l’astratta possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell’art. 1852 cod. civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza del termine per l’invio dell’estratto, potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché delle annotazioni in esso contenute.<br />
La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili dal sistema, non lederebbe né l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, di cui all’art. 24 Cost., né l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 102 Cost., né tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.<br />
4.— In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ha depositato atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.<br />
5.— In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce l’inammissibilità della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la descrizione dei fatti di causa, perché il rimettente, in presenza di una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità normativa, articolando le sue censure in maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue argomentazioni dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni complessive svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il rimettente si sarebbe sottratto all’onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti territoriali.<br />
Nel merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione.<br />
6.— In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.<br />
7.— Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).<br />
7.1.— Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la San Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento – chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073 (poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre 1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato, stante l’addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base della domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla quale era emerso un saldo reale a favore dell’attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in decisione; che, in considerazione dell’intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa in istruttoria, fissando l’udienza del 10 marzo 2011 per la comparizione del CTU al fine di incaricare quest’ultimo della ricostruzione del rapporto bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente dall’interesse anatocistico (criterio cosiddetto dell’interesse semplice); che, nelle more del giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il citato art. 2, comma 61.<br />
7.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva di non potere prescindere dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore.<br />
Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo 2007).<br />
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.<br />
7.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.<br />
Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione delle operazioni bancarie in conto corrente, perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010, «per la particolare importanza delle questioni sollevate», ha ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilità.<br />
Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del principio di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma anche la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul piano processuale, perché, invocando l’effetto estintivo delle stesse, è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost., stante la invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie.<br />
Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte ad ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico. Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.<br />
Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari, irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli “in ogni caso” in restituzione dal suo debitore.<br />
8.— Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e n. 167 del 2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.<br />
8.1.— In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato interpretazioni “adeguatrici” ovvero costituzionalmente orientate (sentenza n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del 2010).<br />
Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito all’applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono dai principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull’erroneo presupposto che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di opporre l’eccezione di prescrizione, prima della “data di estinzione del rapporto di conto corrente”, mentre anche la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di «importi versati a titolo solutorio». Peraltro, l’istituto di credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con conseguente manifesta irrilevanza della questione.<br />
La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente, nell’esporre le ragioni per le quali la norma “interpretativa” determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del legislatore con una “norma interpretativa” in assenza di un dubbio ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto alle quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque, ad avviso dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per prevenire nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione.<br />
L’Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe né modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come una delle possibili letture del testo originario.<br />
Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilità dell’azione di nullità del negozio che genera l’addebito o l’accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa all’azione di rettifica della posta contabile, considerato che l’unitarietà del rapporto derivante dal contratto bancario non renderebbe necessaria la chiusura del conto per stabilire l’esatto ammontare dei crediti e debiti delle parti tra loro.<br />
Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all’art. 2935 cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti dall’apertura di credito in conto corrente (non potendo la banca esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o scadenza dell’apertura di credito), bensì al diritto di contestare gli eventuali accrediti o addebiti privi di causa.<br />
Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l’inammissibilità (per mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle censure relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso del censurato art. 2, comma 61.<br />
Inoltre, l’istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto valere dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente è esercitabile solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.<br />
Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa sottesa.<br />
8.2.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
8.3.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione con riguardo alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati», essendosi il rimettente limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.<br />
8.4.— Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.<br />
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.<br />
8.5.— In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.<br />
8.6.— Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.<br />
8.7.— In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.<br />
9.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma già censurata con le ordinanze sopra richiamate.<br />
9.1.— In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo capoverso della norma censurata, qualificato dal legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni prima della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme indebitamente iscritte nel conto dell’attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011).<br />
9.2.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente esamina distintamente i due periodi della norma censurata.<br />
Quanto al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935 cod. civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.<br />
In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto “solutorio” che l’annotazione non potrebbe per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel senso che si riferisca all’azione volta a fare dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale è stata effettuata l’annotazione, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì, lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.<br />
Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca, attraverso l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in materia di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell’imprenditore solo “contro” di lui, e di cui all’art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili in favore dell’imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2) la norma si risolverebbe nell’attribuzione alla banca di un potere di attestazione, attraverso l’annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la più recente legislazione in materia bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti, non solo con riguardo al potere di allegazione, ma anche al diritto alla prova.<br />
Il giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di svantaggio per i singoli risparmiatori.<br />
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere improntata l’attività legislativa dell’Unione e degli Stati che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.<br />
Il secondo periodo della norma censurata – che, secondo il rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati, e quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti – sarebbe invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.<br />
In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla chiusura del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell’ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si introduca una norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost., stante il sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in forza di una clausola nulla, senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto ablatorio.<br />
Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – come interpretato dalla Corte EDU nel senso che la nozione di “beni” può ricomprendere sia dei “beni effettivi” che dei valori patrimoniali compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza legittima di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà – in quanto la norma censurata si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.<br />
9.3.— Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro quest’ultimo evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.<br />
In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In particolare, non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto (misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione.<br />
La detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova applicazione, stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in corso, con incidenza sull’amministrazione della giustizia, in mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge interpretata).<br />
Il deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da conto corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del cliente e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data dell’annotazione la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ed, altresì, precludere l’azione giudiziaria per le somme già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale); nonché del principio di affidamento connaturato allo Stato di diritto.<br />
La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il contenuto ablatorio della previsione.<br />
La norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate inciderebbe sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l’art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma comporterebbe una incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto processo.<br />
È addotta, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate (sia dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.<br />
Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art. 2 Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto compiuto dalla banca (che è la sola a “tenere il conto”) anche nell’ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di solidarietà tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di cassazione.<br />
9.4.― Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualità di società incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.<br />
In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non avendo il rimettente affatto illustrato la materia del contendere del giudizio principale.<br />
In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per mancata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di merito avrebbe già messo in luce come una corretta interpretazione della detta disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale.<br />
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile 2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullità dell’atto sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.<br />
Nel merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza meramente interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti (pagamenti, annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.<br />
9.5.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio principale.<br />
Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di comprendere in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali.<br />
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.<br />
9.6.— In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.<br />
Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.<br />
Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.<br />
Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.<br />
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.<br />
9.7.― Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).<br />
In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito, la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, stante l’addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva dedotto, in primo luogo, la validità delle pattuizioni relative agli interessi contabilizzati e la legittimità dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in adempimento di un’obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; che, disposta CTU contabile, era risultato un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il Banco di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell’azione di ripetizione, l’attrice aveva chiesto di non applicare detta norma al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa.<br />
In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61, nei cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme, oggetto di indebito, erano già state versate dal correntista.<br />
Diversamente, quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il giudice a quo (come anche già il Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, per «diritti nascenti dall’annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti derivanti dall’art. 1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la rettifica sul piano cartolare delle annotazioni sul conto basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione non in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento “solutorio” (cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione in conto).<br />
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61, risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto all’ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate, non consentendo un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26 del 2010).<br />
In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l’entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente ed irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura.<br />
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista che dell’istituto di credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.<br />
Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza retroattiva, violerebbe l’integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione dell’indebito cui l’obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti.<br />
Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente, interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale.<br />
9.8.— Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma 61, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro, quest’ultimo, evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.<br />
Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a tale giudizio.<br />
Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.<br />
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo in correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che sostanziale – l’erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle eccezioni di incostituzionalità.<br />
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.<br />
In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.<br />
9.9.— Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o. n. 258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della medesima norma censurata dalle ordinanze precedentemente illustrate.<br />
In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli interessi ultralegali, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti bancari intercorsi tra le parti dal 1993 al 2003; che, costituitasi in giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della domanda e la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta; che era stata disposta CTU contabile, considerando sia l’ipotesi della capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con scorporo della commissione di massimo scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la legge di conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell’art. 2, comma 61.<br />
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre 2007). Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2003.<br />
In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla data dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti dall’annotazione in conto» e non già all’azione di ripetizione dell’indebito, che presupporrebbe un atto “solutorio”, non ravvisabile nell’annotazione in conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto, se ci siano stati solo versamenti “ripristinatori”, in quanto l’art. 2, comma 61, concernerebbe la decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti nascenti dall’annotazione in conto».<br />
In ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere interpretativo, perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e, conseguentemente, non potrebbe avere alcuna valenza retroattiva.<br />
Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe l’applicazione alle ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla ripetizione nascenti da “pagamenti” su conto (e non da annotazioni su conto).<br />
Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame».<br />
In primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti costituzionali all’ammissibilità delle norme interpretative. Infatti, la norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935 cod. civ., in funzione “derogativa ed innovativa” – in aperto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in riferimento all’art. 2033 cod. civ., in funzione “derogativa”.<br />
In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe come norma “particolare” in deroga, senza adeguata giustificazione, a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando del tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno del contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti bancari.<br />
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, alla data della entrata in vigore della legge di conversione, comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla menzionata soglia temporale e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica.<br />
Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile della effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni proprie, costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in quanto: 1) il legislatore, mediante l’introduzione di una norma intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub iudice, porrebbe nel nulla le funzioni giurisdizionali, intervenendo per annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata, lungi dall’introdurre una disciplina organica diretta a regolare una molteplicità di rapporti e situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere sul contenzioso pendente tra correntisti e banche, al fine di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità.<br />
Il giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data l’applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi dei cittadini, implicherebbe grave violazione e compromissione del principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni sull’economia e sul reddito dell’intera collettività.<br />
Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, modificando retroattivamente, in senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica.<br />
9.10.— Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
L’istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di applicazione della norma censurata ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a concludere per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame».<br />
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. osserva che la natura autenticamente interpretativa della prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della stessa.<br />
L’istituto di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo le mosse dall’iter logico sviluppato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il percorso argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma censurata si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato da detta sentenza: «la “prescrizione relativa ai diritti nascenti da un’annotazione in conto” non può che riferirsi alla prescrizione della condictio indebiti, che presuppone che nello svolgimento del conto corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la progressiva compensazione che si verifica con gli annotamenti “in dare” e “in avere” nel conto corrente bancario, con la annotazione “a credito” successiva all’illegittimo addebito: sempre sul presupposto che quell’annotazione “a credito” non fosse invece “ripristinatoria di provvista” nell’ambito di un’apertura di credito, perché, allora, il “diritto prescrittibile nascente da un’annotazione in conto” sarà quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il correntista paghi un saldo passivo che, in ipotesi, fosse stato determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi». In questo quadro, la norma in esame avrebbe codificato un’interpretazione espressa dal giudice di legittimità, «sulla base del diritto vigente, nell’individuare il dies a quo della prescrizione del diritto di ripetere indebiti pagamenti effettuati nello svolgimento di un contratto di conto corrente bancario; ed allora non può dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente interpretativa che ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata soluzione ermeneutica espressa dalla Magistratura al suo più alto livello».<br />
Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con gli artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma applicativa nella materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per prescrizione relativa ai «diritti nascenti da un’annotazione in conto» si dovrebbe intendere la prescrizione decennale di un’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione di partite basate su titoli nulli.<br />
In ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole già esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori costituzionali.<br />
Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca Nazionale del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale disposizione sia destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi i principi di uguaglianza, considerato che l’esclusione della ripetizione di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i contraenti e che il rapporto di un conto corrente bancario ha una sua specificità, tale da giustificare una diversità di trattamento sul piano della condictio indebiti rispetto ad altri rapporti negoziali, anche se di durata, nonché comportanti un legittimo affidamento.<br />
10.— Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.<br />
In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli già costituiti. Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria illustrativa, richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.<br />
Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.<br />
11.— Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011 (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che precedono.<br />
11.1.— In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 221 del 2011, il rimettente premette che, con atto di citazione ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e A.R.C., avevano convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem), chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo – risultato passivo – del conto corrente intrattenuto con la banca, avendo quest’ultima, nel corso del rapporto, applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi a tasso usurario, nonché conteggiato commissioni su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non corrispondenti a quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla restituzione dell’indebito percepito; che la Banca Carime s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito e contestando nel merito le domande degli attori; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo, all’udienza del 25 marzo 2011 la convenuta, nel contestare le risultanze della consulenza contabile, aveva chiesto l’espletamento di nuovi conteggi, stante l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca in applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011.<br />
11.2.— Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale, aveva convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la banca, nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che dall’analisi, ad opera di un consulente, della situazione dei quattro conti, era risultato, per ognuno di essi, un saldo attivo in favore dell’attrice – aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei saldi effettivi finali dei quattro conti correnti, ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.<br />
Il giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell’atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.<br />
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata per chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le risultanze della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione, l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 nonché della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2010.<br />
11.3.— Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente notificato, la società Franco Vito &amp; C., s.n.c., aveva convenuto in giudizio la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso che la banca, nel corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, acceso prima del marzo del 1994, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che l’attrice aveva analizzato la situazione del conto corrente dal 30 giugno 1995 al 30 settembre 2008, conteggiando un saldo attivo in suo favore di euro 164.851,36 – aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento del saldo effettivo finale del conto corrente, ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.<br />
Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione fosse avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o decennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto; che, nel merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.<br />
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la convenuta, contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto l’applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per l’espletamento di nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca. Di contro, l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, sostenendo la illegittimità costituzionale della norma invocata da controparte, aveva invitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.<br />
11.4.— In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il rimettente svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011) le medesime argomentazioni.<br />
Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in quali termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di causa, ovvero rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non si può prescindere dall’esame della citata norma.<br />
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché degli artt. 3 e 24 della Costituzione.<br />
Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E, invero, la norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte costituzionale in tema di ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e di efficacia retroattiva delle leggi.<br />
In particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non solo in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore.<br />
Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all’efficacia retroattiva delle leggi nella salvaguardia del principio di ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, di tutela del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed interessi, del principio di affidamento, nonché di quello di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico.<br />
Ad avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente.<br />
Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte, chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze n. 10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, con la quale si è precisato che «se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per fare dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l’art. 2935 cod. civ. prevede che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.<br />
Come precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.<br />
Ad avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui la prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito degli interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme.<br />
Inoltre, qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del legittimo affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.<br />
Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenere la relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost., non sarebbe giustificata da alcun ragionevole principio e determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., tra i debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e debitori che dette somme abbiano versato successivamente.<br />
Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una interpretazione non univoca della norma censurata, affermando, da un lato, che alla stessa non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. né efficacia retroattiva e, dall’altro, fondando la questione di costituzionalità proprio sulla natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione.<br />
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata, secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati».<br />
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.<br />
Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe tra i debitori in considerazione del momento del versamento da essi effettuato.<br />
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.<br />
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risulterebbero violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna lesione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost.<br />
In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime s.p.a. (Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
11.5.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost., questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze.<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Corte di cassazione) ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito. Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 29 giugno 2010.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce testualmente la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011, di cui sopra.<br />
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne il carattere “solutorio” dei versamenti effettuati dal correntista).<br />
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale, relativa alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.<br />
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.<br />
In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.<br />
In data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco Popolare Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.</p>
<p>Considerato in diritto<br />
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine all’ammissibilità di una legge d’interpretazione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».<br />
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di per sé la decorrenza della prescrizione con riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna colmata dagli interpreti con l’applicazione di una norma generale, qual è l’art. 2935 cod. civ., nonché di principi desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di principi in tema di estinzione del rapporto obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione interpretativa prescelta dal legislatore non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, perché, come posto in luce dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure allorché il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria dell’affidamento; b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento del limite affidato.<br />
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con l’art. 3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione processuale dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, determinando un’inammissibile disparità di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della prescrizione diverso, non soltanto dall’unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente (in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il rapporto de quo (mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla cessazione dei contratti stessi), così creando un’inammissibile disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata ad operare soltanto per le somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., con ingiustificata compressione del diritto a ripetere l’indebito per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.<br />
La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l’art. 24 Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la seconda parte – in base ad una possibile opzione interpretativa, peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con un’esegesi della norma costituzionalmente orientata – introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell’integrità delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattandosi di stabilire «se la statuizione contenuta nella norma censurata integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza, ovvero sia diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l’art. 111 Cost., sotto il profilo del giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto la norma censurata, supportata da una espressa previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso un decennio – la paralisi processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio, esperendo un’azione di ripetizione d’indebito.<br />
Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il legislatore nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche, avrebbe interferito nell’amministrazione della giustizia, assegnando alla norma interpretata un significato vantaggioso per una parte del processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale», come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.<br />
2.— Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).<br />
Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e, in generale, all’efficacia retroattiva delle leggi, in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché sul punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo, ponendosi in contrasto con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione, «considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilità».<br />
Ancora, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso».<br />
Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto di anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti sul piano processuale, stante l’efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe l’art. 102 Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe una invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie».<br />
Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra richiamate, nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente, “in ogni caso” non potrebbe ottenerli in restituzione dal suo debitore.<br />
3.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.<br />
Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla data dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece, dovesse essere interpretata nel senso che si riferisce all’azione diretta a far dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale l’annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione all’affidamento dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza in ordine all’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.<br />
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso l’annotazione in conto, di precostituire la prova della data di decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima banca un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti.<br />
Ancora, sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e, quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei rapporti con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente più debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri esistenti.<br />
Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni: quella alla stregua della quale per “importi già versati” si dovrebbero intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta espressione si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente, anche corrisposti.<br />
La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1) essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio della certezza del diritto.<br />
Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23 Cost., perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel senso che la nozione di “beni” può comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la “speranza legittima” di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.<br />
4.— Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., limitatamente al secondo periodo della norma stessa.<br />
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente in base al dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell’istituto di credito) alla restituzione di somme non dovute, incidendo retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102 Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell’indebito e sui giudizi ancora pendenti; d) l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto la norma censurata, essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative d’interesse generale.<br />
5.— Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 61.<br />
Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova norma anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta violerebbe l’art. 3 Cost., perché irragionevole, in quanto: 1) essa, superando i limiti interni all’ammissibilità di norme interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi in aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia, confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione “derogativa” in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando, con l’esclusione del diritto alla ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario.<br />
Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione all’azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile dell’effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d) l’art. 47 Cost., perché la ritenzione di somme indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe una grave compromissione del principio di tutela del risparmio; e) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica, verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi d’interesse generale.<br />
6.— Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della normativa più volte indicata.<br />
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni all’ammissibilità di una legge d’interpretazione autentica e alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio, per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la quale la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dovrebbe decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli interessi, attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle norme preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata sentenza della Corte di legittimità; 3) qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche il principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.<br />
L’art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, perché la mancata restituzione degli importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca successiva.<br />
Infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.<br />
7.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo considerazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia.<br />
8.—Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte questione di legittimità costituzionale della medesima norma (art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di conversione), adducendo argomenti analoghi o identici.<br />
Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.<br />
9.— In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito resistente (Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta s.p.a.) ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse disposizioni che compongono la norma di cui si discute, sia perché – pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva avuto riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario in conto corrente – egli avrebbe omesso di distinguere tra conti correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con cui il correntista “rientra” dal cosiddetto extrafido e versamenti riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare qualsiasi informazione in ordine al titolo dedotto dall’attore nel giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria.<br />
Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe potuto agire per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse un’apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati versamenti da parte del correntista.<br />
Anche l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi «a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé». In particolare, il rimettente avrebbe richiamato i principi sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni, trascurando di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di quei principi, in modo da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini di prescrizione, avrebbe precluso l’esercizio dell’azione restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura confusa ed indifferenziata della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le sue diverse disposizioni.<br />
Le suddette eccezioni non sono fondate.<br />
Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale, riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il 18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 2741/R, acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i conteggi fossero riformulati tenendo conto dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la banca fosse condannata alla restituzione dell’indebito versato.<br />
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l’eccezione di prescrizione estintiva».<br />
Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica; che la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio «la natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all’eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne imponevano l’applicazione nel caso concreto.<br />
Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie. Egli ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente bancario), precisandone l’arco temporale di operatività, ha chiarito l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione d’indebito oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così indicando il titolo dedotto a sostegno della domanda), ha posto l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei criteri di cui all’ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del resto, si evince con chiarezza dall’affermazione del giudicante, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, non può prescindere dall’esame della norma censurata.<br />
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di motivazione, si deve osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il contenuto delle singole censure consente d’individuare la norma di volta in volta denunziata, mentre, in ordine all’asserito difetto di motivazione, si deve rinviare alle considerazioni dianzi svolte.<br />
10.— L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel fatto che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale interpretazione, avrebbero respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame.<br />
Neppure tale eccezione è fondata.<br />
Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un “diritto vivente”, si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in diritto; sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto).<br />
Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l’appunto, univoco. Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all’art. 1852 cod. civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa (il principio è da intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall’annotazione in conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è quello di rendere non ripetibili gli importi già versati (evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione.<br />
Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di rimessione è intervenuta. Esso non si prestava ad un’interpretazione conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione d’inammissibilità non sussiste.<br />
11.— La questione è fondata.<br />
L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.<br />
Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega il dies a quo della prescrizione a circostanze o eventi determinati. In alcuni di questi casi l’indicazione espressa della decorrenza costituisce una specificazione del principio enunciato dall’art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della decorrenza stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio generale che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto).<br />
In questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato dalla norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito nascente da operazioni bancarie regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era formato un orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorreva dall’annotazione dell’addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse considerato come rapporto unitario, la sua natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustificavano quella conclusione.<br />
In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo, attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ.<br />
A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.<br />
Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l’orientamento maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).<br />
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».<br />
Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto che, quando nell’ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto extra fido).<br />
In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi dell’istituto di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al correntista. Infatti, «L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».<br />
Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite conferma l’orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito.<br />
12.— In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.<br />
La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».<br />
La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore.<br />
Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).<br />
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).<br />
Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).<br />
Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.<br />
Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d’interpretazione.<br />
Come sopra si è notato, quest’ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la ratio dell’istituto che postula l’inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l’accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall’annotazione stessa.<br />
In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) – del titolo su cui l’annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di ripetizione (art. 1422 citato), soggette a prescrizione decennale.<br />
Orbene, come sopra si è notato l’ampia formulazione della norma censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via, tenuto conto del fatto che il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, si è svolto in data precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).<br />
Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.<br />
Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.<br />
Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.<br />
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).<br />
13.— L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.<br />
È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione – integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).<br />
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).<br />
Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012).<br />
Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.<br />
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.<br />
14.— Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale di Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, resta assorbito.</p>
<p>Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.<br />
F.to:<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: MILANA</p>
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		<title>Abogado &#8211; Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine &#8211; abuso del diritto comunitario</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;"><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/abogado.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-607" style="margin: 10px;" title="abogado" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/abogado.jpeg" alt="" width="259" height="194" /></a>Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario<br />
</strong>Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Con ricorso notificato in data 9 novembre 2011 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (….), il Dott. S.F. impugnava il silenzio formatosi in relazione alla sua domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di (…), domanda depositata in data 6 ottobre 2011.<span id="more-606"></span><br />
Il ricorrente, iscritto al Registro speciale dei Praticanti Avvocati del COA di (…) a far data dal 25 febbraio 2008, ammesso all’esercizio del patrocinio ex art. 8 r.d. 1578/1933 dal 15 aprile 2009, corredava la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo di diversi documenti, comprovanti l’omologazione del titolo universitario italiano in Spagna, previo superamento di dieci esami integrativi presso l’Università di Cordoba, nonché dell’iscrizione presso l’”illustre Colegio de Abogados de Madrid” a far data dal 9 agosto 2011 e dell’iscrizione alla Mutualidas de la Abogacia, l’istituto previdenziale degli avvocati spagnoli.<br />
Trascorsi più di trenta giorni dalla presentazione della domanda, a seguito di richieste d’informazione sullo stato del procedimento al COA rimaste senza riscontro, il ricorrente proponeva ricorso a questo Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 6, co. 8 del D.Lgs. 96/2001, con il ministero di avvocato iscritto nell’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, spiegando un unico mezzo di ricorso.<br />
Diritto<br />
1. il motivo di ricorsi è unico e si riferisce alla violazione dell’art. 6, commi 6 e 7, del D.Lgs 96/2001. Si afferma nel ricorso che, trattandosi di attività vincolata, ai COA non residuerebbe alcuno spazio discrezionale sulla valutazione dei requisiti di iscrizione; si afferma inoltre che il silenzio sull’istanza d’iscrizione, in presenza delle condizioni richieste dalla legge e in assenza di motivi di incompatibilità sarebbe fonte di un pregiudizio suscettibile di tutela risarcitoria. Il ricorrente chiede dunque che il Consiglio Nazionale Forense provveda nel merito sulla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo di (…).<br />
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che, nel merito, la domanda d’iscrizione del ricorrente nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo di (…) non possa essere accolta.<br />
L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE.<br />
All’art. 6 del decreto di prevede che il professionista che intenda esercitare la professione in Italia deve chiedere l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati dedicata agli avvocati stabiliti, che gli consente l’esercizio professionale con il titolo acquisito nel Paese di origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine. L’iscrizione è subordinata all’intervenuta e costante iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine. La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea la residenza o il domicilio professionale l’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato membro d’origine in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione. Ai sensi del comma 6, dell’art. 6, del citato decreto, il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione, “accertata la sussistenza della condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione nella Sezione Speciale e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine”. Il comma 7 prevede infine che il rigetto della domanda non possa essere pronunciato se non dopo avere sentito l’interessato, il quale, ove il Consiglio non abbia provveduto entro il termine previsto, può, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense.<br />
La lettera della norma parrebbe delineare un ambito di discrezionalità nella deliberazione in capo al Consiglio dell’Ordine con riferimento alla valutazione della domanda di iscrizione tra gli avvocati stabiliti. Tuttavia, l’interpretazione dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 96/2001 non può non tener conto di quella delle corrispondenti previsioni della direttiva 98/5, della quale il decreto costituisce attuazione, che pongono stretti limiti alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine nella delibazione della domanda d’iscrizione.<br />
Si deve ricordare, in proposito, che la Corte di Giustizia CE ha preso in considerazione la possibilità per lo Stato ospitante di porre ulteriori requisiti da cui far dipendere il diritto di un avvocato ad esercitare stabilmente le sue attività in altro Paese membro (C-506/09 Wilson, 19 settembre 2006).<br />
In questo caso, il Paese ospitante aveva deciso di subordinare l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati al superamento di una prova di conoscenza delle tre lingue in uso dinnanzi ai propri Giudici. La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, aveva però statuito che “l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d’origine” è “la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro (di provenienza)”.<br />
Allo stesso modo, in un recente giudizio avente ad oggetto il rifiuto opposto da un Consiglio dell’Ordine ad una domanda di iscrizione nell’Albo Speciale per gli avvocati stabiliti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato “l’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato (ospitante), del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato (di origine)”<br />
(Cass: SS.UU., 22 dicembre 2011, n. 28340),<br />
si deve quindi ritenere che non sia legittimo che lo Stato membri, che accogli il professionista ad esercitare in modo permanente al proprio interno, in assenza di condizioni d’incompatibilità, ponga altre condizioni all’iscrizione che non siano quelle sopra ricordate (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine)<br />
2. Fatte queste premesse, si deve peraltro ricordare che la stessa direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio, per essere fonte di diritto dell’Unione Europea c.d. derivato, deve essere a sua volta interpretata alla luce delle fonti che, in tale ordinamento, sono dotate di rango ad essa superiore; quale è, in particolare, il principio generale che pone il divieto de l c.d. aduso del diritto.<br />
Il principio secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario” è costante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e figura fra i principi generali dell’ordinamento dell’Unione: si tratta di quello che sanziona il comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell’Unione Europea, si ponga di ottenere un vantaggio derivante dalle nome comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (fra le molte pronunce, si vedano: 21.2.2006, causa C-255/02, Halifax e a., Raccolta p I-1609, punti 68, 76,77; 12.9.2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes, , Raccolta, p. I-7995, punto 35; 23.10.2008, causa C-286/06 Commissione c. Spagna, Raccolta, p. I-8025, punto 69, 70; Avvocato Generale Trstenjak in causa C-118/09, Koller, punti 80-87; 14 dicembre 2000, causa c-110(99, Emsland Starke, Raccolta, pag. I-11569).)<br />
Dalla giurisprudenza citata risulta che uno Studio membro “ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerta dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario”. Tra tali misure figura, innanzitutto, il potere degli Stati di verificare la sussistenza di ipotesi di abuso del diritto.<br />
Nella sentenza Emsland Starke, la Corte ha precisato che, per accertare l’esistenza di comportamenti abusivi, occorre la compresenza di due elementi; da un lato, di “un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto”; dall’altro, di “un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.”<br />
Posto che lo scopo delle direttiva 98/5/CE è, a norma del suo art. 1, primo comma, !di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato… in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale” e non quello di regolare “l’accesso alla professione di avvocato” in detto Stato membro (considerando no. 7) l’affermazione della sussistenza di una discrezionalità in capo ai Consigli dell’Ordine nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive, pur non essendo specificamente richiamato dalla direttiva 98/5/CE, appare dunque conforme dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto.<br />
3. questo detto, per venire al merito del presente giudizio, risulta dai documenti prodotti a sostegno dell’istanza che il ricorrente, dopo aver conseguito presso l’Università di Cordoba il Diploma di “Esperto di Diritto Spagnolo per giuristi italiani” nella modalità “a distanza” e l’omologazione della laurea in Giurisprudenza conseguita in Italia all’omologo titolo universitario spagnolo di laureato in legge, ha conseguito l’iscrizione nell’Albo tenuto presso l’”illustre Colegio de Abogados de Madrid” a far data dal 9 agosto 2011; e che lo stesso, meno di due mesi dopo, in data 6 ottobre 2011, ha presentato la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di (….). ora, pare a questo Collegio che, anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta.<br />
p.q.m<br />
il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;<br />
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22.1.1934, n.37<br />
respinge il ricorso.</span></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; illegittimita&#8217; costituzionale dell&#8217;art. 15 D. L.vo n. 111 del 17 marzo 1995</title>
		<link>http://www.alpedone.net/2012/04/corte-costituzionale-illegittimita-costituzionale-dellart-15-d-l-vo-n-111-del-17-marzo-1995/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[SENTENZA N. 75 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/pacchetti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-604" style="margin: 10px;" title="pacchetti" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/pacchetti.jpg" alt="" width="168" height="168" /></a>SENTENZA N. 75</p>
<p>ANNO 2012</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra A.M.L. ed altra e la Sprintours s.p.a. ed altra, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di A.M.L. ed altra (fuori termine) e della Sprintours s.p.a. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;</p>
<p>uditi gli avvocati Piergiorgio Bonini per A.M.L. ed altra, Carlo F. Galantini per la Sprintours s.p.a. ed altra e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto in fatto</p>
<p>1.― Il Tribunale ordinario di Verona, sezione IV civile, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al reg. ord. n. 193 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»).<span id="more-603"></span></p>
<p>1.2.― Il rimettente premette che, con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006, A.M.L. e sua moglie A.C. avevano convenuto in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004, durante una vacanza. Gli attori, aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in Egitto promossa dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Verona, avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” con l’agenzia “Viaggi e Cultura” di Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del Tour operator Sprintours s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo, a bordo della motonave Sprintours Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti dal 15 novembre al 22 novembre 2004.</p>
<p>Durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell’incidente conseguente gli attori avevano subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro.</p>
<p>1.3.― Ciò posto, il Tribunale di Verona, individua nel d.lgs. n. 111 del 1995, attuativo della direttiva europea del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente «Viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“», la disciplina di legge in base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle convenute, poiché, diversamente da quanto sostenuto da queste ultime (che ritenevano applicabile la Convenzione di Bruxelles, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), tale normativa troverebbe applicazione nel caso di pacchetto di viaggio “tutto compreso” venduto od offerto in vendita nel territorio della Comunità, come confermato dal d.lgs. n. 111 del 1995, citato.</p>
<p>Il rimettente, inoltre, risolve le difficoltà di coordinamento fra il d.lgs. in oggetto e la convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (CCV), assumendo che il primo e non la seconda disciplina i pacchetti turistici “tutto compreso”, fattispecie distinta dal contratto di organizzazione (art. 5 e seguenti) o di intermediazione (art. 17 e seguenti) di viaggio di cui alla Convenzione.</p>
<p>Nel primo caso le prestazioni ed i servizi verrebbero in rilievo separatamente configurando diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione, mentre nel caso di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. package) si determinerebbe una prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (visite, escursioni con guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del «pacchetto turistico», con durata superiore alle 24 ore (d.lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e seguenti, ora trasfusi nell’art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229). Tale pluralità di servizi connoterebbe dunque la diversa finalità del tipo contrattuale.</p>
<p>1.4.― Sotto il profilo della rilevanza il giudice rimettente assume che, alla luce della disciplina applicabile al caso in esame, ben possa essere affermata la responsabilità per il sinistro occorso agli attori, quanto meno della Sprintours s.p.a., quale organizzatrice del viaggio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995. Risulta pacifico, a giudizio del rimettente, sia che essa ebbe ad affidare alla Tiran Tour il trasporto, sia che l’automezzo sul quale gli attori viaggiavano era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista dal programma di viaggio, essendo irrilevanti le dedotte circostanze della negligenza o imperizia dell’autista del pullman e della pioggia, poiché nessuno di tali fattori causali potrebbe costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe ad esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio, il quale, per giurisprudenza costante, è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che alla luce dell’art. 17 del medesimo d.lgs., potrebbe consistere soltanto nel fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.</p>
<p>Ancora, ai fini della rilevanza il Tribunale osserva che l’entità economica del danno alla persona subìto dall’attore, alla luce delle conclusioni del CTU, è determinabile in euro 808.119,74, importo che risulta notevolmente superiore al limite risarcitorio previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995, nella versione vigente ratione temporis, come indicato dalla Convenzione di Bruxelles richiamata (50.000 franchi oro equivalenti nell’agosto del 2009 ad euro 313.500,00), essendo l’espressa abrogazione della norma (dapprima disposta implicitamente, per effetto del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265) intervenuta soltanto con l’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265).</p>
<p>1.5.― Ciò posto, il rimettente assume che il limite risarcitorio di cui all’art. 15, nella versione precedente al d.lgs. n. 96 del 2005 risulterebbe incompatibile con la direttiva comunitaria 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, poiché questa, pur consentendo agli Stati membri di ammettere che l’indennizzo «sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», nel preambolo non richiamerebbe la Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni che sono oggetto di un servizio “tutto compreso”.</p>
<p>Coerentemente con tale premessa l’art. 5 della direttiva, nel consentire che gli Stati membri prevedano limiti all’indennizzo, avrebbe ribadito che tali limitazioni devono essere conformi «alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni». Tale assunto sarebbe chiarito ulteriormente dalla considerazione che non esistono, né esistevano al momento dell’adozione della direttiva 90/314/CEE, convenzioni internazionali regolanti tale fattispecie.</p>
<p>Il rimettente, tuttavia, precisa che siffatto contrasto tra la normativa interna e la direttiva europea non consentirebbe la «disapplicazione» della norma in esame, giacché tale evenienza potrebbe verificarsi solo alla duplice condizione che la direttiva sia dotata di efficacia diretta e che la controversia verta fra un privato ed una autorità dello Stato membro. Nel caso di specie, inoltre, neppure potrebbe soccorrere una «interpretazione conforme», non sussistendo in proposito quel «margine di discrezionalità che consente all’interprete di scegliere tra due interpretazioni possibili della norma interna (...)», a fronte della chiarezza e inequivocità dell’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995 nella sua versione originaria, laddove richiama esplicitamente i limiti di debito previsti dalla CCV.</p>
<p>1.6.― Il Tribunale di Verona, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995, in quanto la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria del 1993), delegando, tra l’altro, l’attuazione della più volte citata direttiva “Viaggi, le vacanze e circuiti tutto compreso”, aveva indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977 (che aveva ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1970). La lettera b) dell’art. 24 della legge n. 146 del 1994, inoltre, aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarebbe stato ammesso nei limiti stabiliti dalla citata legge n. 1084 del 1977.</p>
<p>In tale contesto normativo, il rimettente assume che il legislatore non aveva conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, sicchè la norma censurata, con riguardo a tale previsione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.</p>
<p>Questa conclusione non troverebbe ostacolo nelle argomentazioni sostenute dalle convenute, secondo cui il limite all’obbligazione risarcitoria per danni alla persona nella esecuzione di viaggi internazionali sarebbe già stato introdotto all’interno del nostro ordinamento con la legge n. 1084 del 1977, perché la convenzione da essa ratificata regolava una fattispecie diversa da quella alla quale si riferiva la direttiva 90/314/CEE. Questo, peraltro, sarebbe stato il motivo della mancata menzione della stessa nella direttiva. Pertanto, a giudizio del rimettente, il Governo delegato non avrebbe potuto trarre nessun criterio utile a contenere l’obbligo risarcitorio del “tour operator” per i danni alla persona dall’art. 5, paragrafo 2, terzo comma della citata direttiva, la quale, oltre a non richiamare la convenzione, non stabiliva limiti per danni alla persona provocati durante l’effettuazione di prestazioni di trasporto terrestre rientranti tra quelle oggetto del pacchetto turistico.</p>
<p>2.― Si sono costituite nel giudizio le parti private convenute nel giudizio principale, la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio, concludendo per l’infondatezza della questione.</p>
<p>La difesa si incentra in particolare su due aspetti della disciplina.</p>
<p>2.1.― In primo luogo, si assume che, interpretando la legge delega alla luce della lettera e dello spirito della direttiva, che autorizzava l’introduzione di limiti alla responsabilità del tour operator anche in relazione ai danni alle persone, dovrebbe escludersi il vizio di eccesso di delega. Con riferimento a tale punto, la direttiva comunitaria prevedeva all’art. 5, comma 2, che «Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.». Pertanto il legislatore delegato poteva senza dubbio fare riferimento ad una convenzione internazionale che disciplinava le prestazioni incluse nel pacchetto.</p>
<p>2.2.― Le parti private contestano, inoltre, l’argomento a contrario speso dal rimettente con riferimento al richiamo espresso della legge comunitaria ai danni alle cose. La specificità della disposizione, infatti, lungi dal circoscrivere l’applicabilità della legge n. 1084 del 1977, si sarebbe giustificata in ragione dell’ampiezza attribuita dalla direttiva al riguardo, allorché consentiva deroghe contrattuali nel limite della ragionevolezza. In questo caso, il legislatore avrebbe inteso approntare una maggior tutela del consumatore, attraverso un limite risarcitorio fissato nel massimo normativamente, necessità che non si sarebbe presentata per i danni alle persone, per i quali la direttiva già faceva riferimento alle convenzioni internazionali. A conforto di ciò la difesa cita la relazione sul recepimento della direttiva nella legislazione nazionale degli Stati membri redatta dalla Commissione europea, nella quale l’opzione scelta dal legislatore italiano in proposito non risulta essere contestata, attraverso una procedura di infrazione, diversamente da quanto invece sarebbe accaduto con l’obbligo di istituzione del fondo di garanzia.</p>
<p>Il legislatore delegato sarebbe, dunque, stato autorizzato ad inserire una normativa precedente, quale quella di ratifica della Convenzione di Bruxelles, che peraltro riguardava “qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi”, e quindi anche il pacchetto “tutto compreso”, in quanto le differenze applicative, oltre a risultare “labili da un punto di vista logico-sistematico”, si rivelerebbero marginali proprio in materia di limitazione dell’obbligazione risarcitoria del tour operator. Posizione, questa, che sarebbe stata fatta propria anche da alcuni commentatori, che avevano individuato nella convenzione «una fonte normativa idonea ad integrare le lacune della disciplina comunitaria nella materia contrattuale dei viaggi e soggiorni organizzati».</p>
<p>Conseguentemente, la difesa conclude che all’epoca del sinistro la materia dei viaggi sarebbe stata soggetta a due normative: quella della legge di esecuzione della CCV (legge n. 1084 del 1977) e quella del d.lgs. n. 111 del 1995, per cui non si potrebbe validamente ritenere che nel dare attuazione alla direttiva comunitaria da parte del Governo italiano vi sia stato un eccesso di delega, proprio in quanto il limite per i danni alla persona era già previsto all’interno del nostro ordinamento con un provvedimento di rango legislativo.</p>
<p>3.― Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata.</p>
<p>L’Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che il giudice a quo non avrebbe avuto il potere di interpretare in via definitiva il diritto comunitario, ed avrebbe dovuto sperimentare, quanto alla compatibilità della norma censurata con la direttiva, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Inoltre, non essendo la Corte competente «ad enunciare essa l’interpretazione delle norme comunitarie assunte come norme interposte integranti i parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente (qui, gli artt. 76 e 77)» la questione sarebbe inammissibile.</p>
<p>Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri, deduce l’infondatezza della questione in quanto la risarcibilità del “danno da vacanza rovinata”, di natura non patrimoniale, troverebbe il proprio fondamento nella legge n. 1084 del 1977, perché dall’introduzione nel nostro ordinamento della successiva normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della Convenzione di Bruxelles, ratificata con la citata legge.</p>
<p>4.― Si sono costituite tardivamente in giudizio le parti attrici nel processo principale, chiedendo alla Corte la rimessione in termini, e concludendo nel merito per la pronuncia di illegittimità costituzionale.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>1.― Il Tribunale ordinario di Verona censura l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nel testo vigente ratione temporis, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265), nella parte in cui introduce quale limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un servizio viaggi con la formula “tutto compreso”, l’ammontare di 50.000 franchi-oro (corrispondenti a circa euro 313.500,00), previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV). Il danno quantificato nel giudizio principale ammonta a circa euro 808.119,74.</p>
<p>1.1.― Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata sarebbe stata adottata in difformità dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 24 della legge delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria del 1993). A suo avviso, tale legge, delegando l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE concernente i «Viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”», aveva infatti indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977. In particolare l’art. 24 della legge delega aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, avrebbe dovuto essere ammesso nei limiti stabiliti dalla citata legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles. La disposizione censurata, pertanto, violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.</p>
<p>2.― Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti attrici nel processo principale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Tale termine, per costante orientamento di questa Corte, è perentorio (ex multis, sentenze n. 190 del 2006 e n. 257 del 2007) e non sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini avanzata.</p>
<p>3.― L’Avvocatura generale dello Stato ha, poi, eccepito l’inammissibilità della questione poiché, non spettando al giudice comune il potere di interpretare in via definitiva il diritto dell’Unione europea, il Tribunale di Verona non avrebbe potuto, senza prima avere esperito il rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affrontare il tema della compatibilità della norma censurata con la direttiva 90/314/CEE, assunta come norma che integrerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione.</p>
<p>La questione sarebbe inammissibile anche perché neppure questa Corte potrebbe interpretare in via definitiva una direttiva comunitaria.</p>
<p>3.1.― L’eccezione non è fondata. Alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e di questa Corte, sono ormai stati definiti con chiarezza i ruoli che, rispetto al rinvio pregiudiziale d’interpretazione, prefigurato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l’obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l’obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi (Corte di giustizia, CILFIT S.r.l. ed altri contro il Ministero della sanità, causa C-283/81, sentenza 6 ottobre 1982). Quanto alla Corte costituzionale, essa, con l’ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua dell’art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l’irrilevanza della questione stessa (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984).</p>
<p>L’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura generale è pertanto sotto il profilo appena esaminato infondata. Il Tribunale di Verona aveva di sicuro la competenza ad interpretare le conferenti disposizioni della direttiva comunitaria 90/314/ CEE; e non aveva alcun obbligo di operare il rinvio alla Corte di giustizia.</p>
<p>Quanto all’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa incompetenza di questa Corte ad interpretare la direttiva comunitaria, essa è del pari infondata. Anzitutto, la censura che il giudice rimettente ha espressamente dedotto si collega alla violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare sotto il profilo del difetto di delega legislativa ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona. Poiché, tuttavia, si tratta di una delega contenuta in una legge comunitaria, quella del 1993, questa Corte non può fare a meno, preliminarmente, di interpretare la delega anche alla luce della direttiva, al fine di verificarne la compatibilità; ed è sicuro che ne abbia la piena competenza, almeno quando non avesse un dubbio interpretativo sulla normativa comunitaria che essa stessa non fosse in grado di sciogliere, ciò che nella specie non risulta.</p>
<p>4.― Nel merito la questione è fondata.</p>
<p>4.1.― L’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995 si inserisce in un’evoluzione normativa del modello contrattuale con finalità turistica. In particolare, con riferimento al contratto di viaggio e di intermediario di viaggio, la «Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio» (d’ora in poi CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1084 del 1977, recava una disciplina complessa, nella quale ad interventi rivolti agli operatori turistici si affiancavano norme preordinate alla tutela del viaggiatore-consumatore. La CCV, tuttavia, era stata sottoscritta da pochissimi Stati membri dell’Unione europea; ed inoltre risultava non pienamente conforme alle esigenze sociali e contrattuali che si stavano affermando a livello internazionale, orientate non tanto sulla mera intermediazione per il trasporto ed il soggiorno, quanto sulla fornitura dell’insieme di servizi funzionali al viaggio e anche non connessi strettamente ad esso.</p>
<p>La direttiva comunitaria n. 90/314/CEE ha invece colto queste nuove esigenze ed inteso affrontare le «notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente», superando gli «ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri» (secondo e terzo considerando della direttiva).</p>
<p>4.2.― La direttiva aveva delineato un articolato livello di armonizzazione delle legislazioni riguardo alle informazioni che devono essere fornite al consumatore, ai requisiti formali per i contratti di viaggio, alle norme imperative da applicare alle obbligazioni contrattuali ed infine alla tutela dei consumatori in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio. Essa, dunque, pur lasciando un certo margine agli Stati membri quanto alla scelta dei mezzi per raggiungere il risultato da essa perseguito, imponeva di prevedere a favore dei singoli consumatori diritti il cui contenuto poteva essere determinato con sufficiente precisione, tra questi il diritto al ristoro degli eventuali danni imputabili all’organizzatore (Corte di giustizia, Dillenkofer contro Germania, causa C-178/94, sentenza 8 ottobre 1996).</p>
<p>4.2.1.― In particolare, la direttiva in esame consente che, «per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri posso[a]no ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», di cui al 19° considerando. In quest’ultimo sono espressamente richiamate «la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori». Non risulta evocata la Convenzione di Bruxelles (CCV), con la conseguenza che nessun riferimento c’è ad un obbligo risarcitorio, e ai suoi limiti, quanto al danno alla persona a sèguito di sinistro stradale. 5.― La legge delega in esame, in quanto “legge comunitaria” diretta all’attuazione di direttive europee, stabilisce anzitutto un insieme di criteri e principi direttivi “generali” valevoli, cioè, per tutti i decreti legislativi da emanare in attuazione delle direttive di cui all’allegato. Inoltre, essa enuncia principi specifici in relazione alle singole materie, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare. In definitiva, quindi, la “legge comunitaria” vincola il legislatore delegato in primo luogo quanto ai principi contenuti nelle direttive da attuare, poi quanto ai criteri e princìpi direttivi generali (art. 2), infine, quanto ai criteri di delega specifici, dettati in relazione alla direttiva in esame (art. 24).</p>
<p>5.1.― L’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE imposta al legislatore delegato, innestandosi in un tessuto normativo che già aveva disciplinato il contratto di viaggio, ha necessariamente indicato principi e criteri direttivi speciali che hanno delimitato in maniera assai significativa lo spazio di discrezionalità del legislatore delegato. In primo luogo, la legge delega n. 146 del 1994 ha, infatti, stabilito non solo che «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime» (art. 2, comma 1, lettera h), ma anche che, «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse» (art. 2, comma 1, lettera c). Infine, con specifico riferimento alla direttiva viaggi “tutto compreso”, all’art. 24 la legge comunitaria ha testualmente fissato i seguenti princìpi e criteri direttivi: «a) l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».</p>
<p>Si tratta di limiti che tenevano nel debito conto l’eventualità che la disciplina pregressa comprendesse aspetti più favorevoli al contraente consumatore, potendo evidentemente la legislazione degli Stati membri derogare solo in melius rispetto alla normativa comunitaria.</p>
<p>6.― In questo contesto, il legislatore delegato, con il citato art. 15, oggi censurato, aveva stabilito, al comma 1, che «Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento».</p>
<p>6.1.― A giudizio del Tribunale di Verona, il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV, in primo luogo perché il citato art. 24 della legge comunitaria del 1993 espressamente avrebbe consentito di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona, in secondo luogo perché la direttiva, oltre a non richiamare la CCV, non imponeva affatto limiti per danni alla persona provocati durante il trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pacchetto turistico.</p>
<p>6.2.― Sul punto merita in primo luogo di essere precisato, quanto alla distinzione fra il contratto “tutto compreso” ed il contratto di viaggio di cui alla Convenzione internazionale, che la giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata dal giudice a quo, ha distinto il primo (c.d. “pacchetto turistico” o “package”), dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di cui alla CCV, in quanto la “finalità turistica” nel primo caso assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche con riguardo alle successive vicende del contratto (Cass., sentenza 24 luglio 2007, n. 16315, in particolare per il caso di impossibilità sopravvenuta). Alla luce di tale ricostruzione è agevole ritenere che l’applicazione della disciplina introdotta dalla CCV non fosse ricollegabile al tipo contrattuale che il d.lgs. n. 111 del 1995 era chiamato a disciplinare e che, quindi, il riferimento a tale disciplina non solo fosse un’eccezione, ma che fosse un’eccezione da circoscrivere in un ristretto margine di compatibilità e di favore verso il consumatore, di cui la legge delega aveva inteso individuare con precisione i contorni. Di tale aspetto il procedimento ermeneutico da condurre deve dunque necessariamente tener conto.</p>
<p>6.3.― In merito ai rapporti fra legge delega e norma attuativa, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa deve essere svolto attraverso «un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di individuarne l’esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima) e la norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega» (tra le più recenti, sentenze n. 293 del 2010, n. 112 del 2008, n. 341, n. 340 e n. 170 del 2007). L’esame del vizio di eccesso di delega impone che l’interpretazione dei principi e dei criteri direttivi sia effettuata in riferimento alla ratio della legge delega, tenendo conto del contesto normativo in cui sono inseriti e delle finalità che ispirano complessivamente la delega ed in particolare i principi e i criteri direttivi specifici. In tale processo, in definitiva «i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l’interpretazione della portata delle stesse» (sentenza n. 96 del 2001).</p>
<p>6.4.― Nel caso di specie, la delega ha indicato come criteri specifici quello della salvaguardia delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge n. 1084 del 1977 e quello della applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dalla legge n. 1084 del 1977 (art. 24, lettera b).</p>
<p>L’esegesi di tale disposto deve necessariamente essere conforme alla ratio della delega, che consisteva in primo luogo nell’attuazione della direttiva e, in ultima analisi, essere conforme alla ratio della stessa direttiva, consistente, fra l’altro, in un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore, salva l’opportunità di limitare il risarcimento conformemente alle convenzioni in essa richiamate. Ciò va evidentemente inteso nel senso di adottare il medesimo massimale che il diritto uniforme riservava ai vettori delle prestazioni correlate, in modo da evitare che i venditori o gli organizzatori dei viaggi a pacchetto potessero essere tenuti ad un maggior indennizzo. In questo senso, evidentemente nessun profilo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella CCV, disciplinando questa anche prestazioni non comprese nei tipi di trasporto di cui alle convenzioni internazionali citate nella direttiva, con la conseguenza che una limitazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustificabile, non solo perché non prevista dalla direttiva, quanto perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore danneggiato. Tale conclusione risulta, del resto, avvalorata dal dato testuale della lettera c) del più volte citato art. 14 della legge delega, che richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai quali si circoscriveva l’ambito di discrezionalità del delegato. Una tale esegesi, peraltro, evidenzia proprio la coerenza fra il mancato espresso richiamo ai danni alla persona ed il concorrente criterio di delega orientato a conservare soltanto le norme più favorevoli. In altri termini, poiché la scelta legislativa era orientata nel senso di maggior favore per il viaggiatore, in ossequio alle finalità della direttiva 90/314/CEE, correttamente la legge comunitaria del 1993 ha ritenuto di mantenere espressamente solo il limite risarcitorio per i danni alle cose, che pure la direttiva consentiva di ridurre negozialmente nei limiti della ragionevolezza, e di non richiamare l’analogo limite risarcitorio per i danni alle persone.</p>
<p>I rilievi svolti trovano significativo conforto nell’evoluzione della normativa conferente successiva al d.lgs. n. 111 del 1995 ed alla data del sinistro oggetto del giudizio principale. La disciplina relativa ai “servizi turistici” ed in particolare ai “pacchetti turistici”, è stata dapprima inserita nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), ed in particolare nell’art. 94, nel quale è stato soppresso il riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ed il massimale del risarcimento è stato fissato con riferimento alle convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea. Infine, la disciplina di tali contratti è stata stabilita con il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) che, intervenendo in modo organico sulla tematica dei pacchetti turistici e del rapporto contrattuale con il consumatore turista, ha provveduto peraltro all’abrogazione della legge n. 1084 del 1977.</p>
<p>7.― Va in conclusione dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles (CCV), limite non prefigurato dalla legge delega.</p>
<p>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>1) dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L. e A.C.;</p>
<p>2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Alfonso QUARANTA, Presidente</p>
<p>Giuseppe TESAURO, Redattore</p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2012.</p>
<p>Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>F.to: MELATTI</p>
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		<title>Improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello &#8211; preclusione/decadenza &#8211; Affidamento della parte su pregressa giurisprudenza &#8211; Overruling &#8211; Sussiste</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[overruling]]></category>
		<category><![CDATA[preclusione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 marzo 2012 n. 5181 (Pres., rel. Battimiello): Deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal mutamento giurisprudenziale nei confronti della consolidata precedente interpretazione della regola stessa la quale, sebbene solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. In questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/overruling.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-600" style="margin: 10px;" title="overruling" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/04/overruling.jpg" alt="" width="218" height="231" /></a>Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 marzo 2012 n. 5181 (Pres., rel.<br />
Battimiello): Deve escludersi l'operatività della preclusione o della<br />
decadenza derivante dal mutamento giurisprudenziale nei confronti della<br />
consolidata precedente interpretazione della regola stessa la quale, sebbene<br />
solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola<br />
conforme alla legge del tempo. In questo caso, lo strumento processuale<br />
tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in relazione<br />
alle peculiarità delle situazioni processuali interessante dal mutamento di<br />
giurisprudenza.</p>
<br/><a href='http://wordpress.org/extend/plugins/mystat/'><img src='http://www.alpedone.net/wp-content/plugins/mystat/images/admin.png' style='vertical-align:middle;' title='myStat statistic for WordPress' border='0' /></a> Unique visitors to post: <b>11</b><br/><br/>]]></content:encoded>
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		<title>CIRCOLAZIONE STRADALE &#8211; SANZIONI &#8211; Decurtazione dei punti dalla patente &#8211; Opposizione ai sensi dell’art. 204-bis cod. strada – Impugnazione immediata ai soli effetti della sanzione accessoria  &#8211; Ammissibilità.</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ammissibilità.]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Decurtazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione accessoria]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza 13 marzo 2012, n. 3936 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti) La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong><a href="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/03/segnali-stradali21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-592" style="margin: 10px;" title="segnali-stradali21" src="http://www.alpedone.net/wp-content/uploads/2012/03/segnali-stradali21-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Sentenza 13 marzo 2012, n. 3936 </strong></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><em>(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)</em></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, </span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</span></span></p>
<br/><a href='http://wordpress.org/extend/plugins/mystat/'><img src='http://www.alpedone.net/wp-content/plugins/mystat/images/admin.png' style='vertical-align:middle;' title='myStat statistic for WordPress' border='0' /></a> Unique visitors to post: <b>21</b><br/><br/>]]></content:encoded>
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