Avv. Alessandro Pedone

Patrocinio a spese dello Stato

Alcune informazioni importanti sui principi generali che sottendono alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

Per ogni informazione, per la compilazione della domanda, la presentazione della stessa al competente Ordine degli Avvocati potete fare affidamento sullo studio che vi aiuterà in tutte le fasi della procedura.

Cos'è il diritto di difesa?

Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto,
indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito. Per rendere effettivo
questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone
prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza
legale. Possono dunque accedere all'istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da
Paesi extra Ue, anche se -come si vedrà in seguito- per questi ultimi si rendono necessarie alcune
precisazioni.

L'onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, infatti, saranno liquidati dal giudice al
termine del processo e pagati dallo Stato.

Il diritto alla difesa è riconosciuto in due documenti fondamentali: la Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana ed il Trattato per la Costituzione della Comunità Europea.

La Costituzione Italiana

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche
costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito
patrocinio, inserito nella parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115).

Assicurando anche ai non abbienti tale diritto, si vuole impedire, fra l'altro, che l'impossibilità di fare
valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di ingiustizia arbitraria e privata. Inoltre, si porta ad
attuazione quel principio di uguaglianza dichiarato all'art. 3, con il quale la Repubblica si impegna a
rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l'attuazione.

La Costituzione Europea

Articolo II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora
ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

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Alcuni dettagli sulla normativa vigente:

1. Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

E’ un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo
(oggi pari a € 10.628,16) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in
giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché
queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere
autorizzato per l'assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed
attività del legale prima del giudizio).

2. In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo
amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei
processi per separazione e divorzio).

E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione,
opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia
prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche
per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata
l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel
procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi
all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il
beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per
l'appello o il reclamo.

3. Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del
processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di
cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio
di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

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Di seguito le parti più importanti della normativa

… omissis …
PARTE III
Patrocinio a spese dello stato
TITOLO I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
Articolo 74
(L) Istituzione del patrocinio.
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Articolo 75
(L) Àmbito di applicabilità.
1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio
Articolo 76
(L) Condizioni per l’ammissione.
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (1)
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (2)
(1) Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(2) Comma inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.

Articolo 77
(L) Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione.
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Capo III
Istanza per l’ammissione al patrocinio
Articolo 78
(L) Istanza per l’ammissione.
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 79
(L) Contenuto dell’istanza.
1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
Articolo 80
(L) Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Articolo 81
(L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
3. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
Articolo 82
(L) Onorario e spese del difensore.
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Articolo 83
(L) Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. L’onorario e le spese spettanti all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Articolo 84
(L) Opposizione al decreto di pagamento.
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.
Articolo 85
(L) Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
… omissis …


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