Avv. Alessandro Pedone

22feb/12Off

SEPARAZIONE FRA CONIUGI – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – SUCCESSIVA REVOCA – SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO – TITOLO ESECUTIVO – ORDINE DI RILASCIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

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Sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012, Sezione Terza

SEPARAZIONE FRA CONIUGI – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – SUCCESSIVA REVOCA – SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO – TITOLO ESECUTIVO – ORDINE DI RILASCIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

La Terza Sezione ha ritenuto che anche l’ordine di revoca dell’assegnazione della casa familiare, contenuto nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di separazione fra coniugi, è titolo esecutivo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex affidatario e diretto al suo allontanamento dall’immobile.

(Sezione Terza Presidente Petti - Relatore Carluccio)


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20feb/12Off

Vacanze «tutto compreso», i viaggiatori vanno tutelati contro il rischio di un eventuale fallimento dell’organizzatore

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Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, causa C-134/11 (*)
«Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Blödel‑Pawlik e la HanseMerkur Reiseversicherung AG (in prosieguo: la «HanseMerkur Reiseversicherung») in merito al negato rimborso, da parte di quest’ultima, del prezzo relativo ad un viaggio «tutto compreso» pagato dal consumatore, ma al quale l’organizzatore del viaggio non ha dato esecuzione.

Contesto normativo
Il diritto dell’Unione

3 Ai sensi rispettivamente del settimo, del diciottesimo, del ventunesimo e del ventiduesimo considerando della direttiva 90/314:
«considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell’economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell’attività turistica; che l’industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all’espansione ed all’aumento della produttività dall’adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; (…)
(...)
considerando che l’organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell’adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l’organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell’adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi;
(...)
considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso[,] che l’organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;
considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso” al fine di tutelare il consumatore».


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20feb/12Off

Opposizione a decreto ingiuntivo: il timbro postale vale per il computo del termine della notifica? Cassazione, sez. I, 24 novembre 2011 n. 24858

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Cassazione, sez. I, 24 novembre 2011 n. 24858

(Pres. Plenteda – Rel. Giancola)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 febbraio 2002, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, in rapporto al termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c, l'opposizione proposta da P.S.M. avverso il decreto ingiuntivo in data 27 gennaio 2000, con cui a quest'ultimo s'intimava di pagare di L. 400.000.000 in favore della Banca Nazionale del Lavoro, somma da costei pretesa in forza di fideiussione dal P. concessa a garanzia dell'esposizione debitoria della società IAT srl, anch'essa destinataria del medesimo provvedimento.

Con sentenza dell'11.10-10.11.2005, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del P. .

La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

a) che il decreto opposto era stato notificato al P. a mezzo del servizio postale e che il Tribunale aveva ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione dallo stesso svolta, in quanto l'opponente non aveva prodotto la busta contenente il decreto, dalla quale sarebbe stato altrimenti possibile evincere la data di consegna del plico;

 

b) che l'appellante aveva, invece, affermato che il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. era ricavabile dal raffronto tra la data di spedizione del plico contenente la copia del decreto (22 febbraio 2000) e quella di notifica (7 aprile 2000) dell'atto di opposizione nonché che anche la mancanza di eccezioni di parte avversa sul punto dovesse interpretarsi nel senso della tempestività dell'opposizione;


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10feb/12Off

Ricorso precari

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Il Tribunale di Catanzaro  ha emanato una importante sentenza in materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori precari. Qui uno stralcio della sentenza: Stralcio della sentenza sui lavoratori precari del Tribunale di Catanzaro
Sulla base di questa sentenza in tutta Italia l’associazione Iusit.net sta predisponendo la raccolta di adesione affinché, su base ovviamente territoriale, si possa procedere – laddove possibile – con ricorsi collettivi per posizioni omogenee, con ovvio risparmio di costi.
Inserendo i vostri dati in questo modulo gli utenti manifesteranno la loro volontà di aderire a tale iniziativa. Nel corso di pochi giorni saranno ricontattati dall’avvocato aderente all’associazione collegato al loro luogo di residenza oppure direttamente dall’associazione stessa.

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10feb/12Off

“Tento’ il suicidio perche’ maltrattata” L’ospedale risarcira’ la sua infermiera.

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DA: http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/02/08/news/l_infermiera_maltrattata_tent_il_suicidio_ospedale_condannato_per_le_vessazioni-29534924/

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Tentò di togliersi la vita salendo in auto dopo aver ingerito una scatola di farmaci: secondo il tribunale del lavoro di Bergamo quel gesto di un'ex infermiera, caposala dell'ospedale di Treviglio, era la diretta e drammatica conseguenza di sette anni drammatici sul luogo di lavoro, di continue "vessazioni, maltrattamenti, prevaricazioni" subiti per un "periodo abnorme" da parte della diretta superiore, ovvero la dirigente dell'ufficio infermieristico dello stesso ospedale. Una dirigente che è ancora al suo posto, nonostante le condanne a carico dell'ospedale a causa dei suoi comportamenti siano tre: la prima a giugno dell'anno scorso e altre due da dicembre a oggi.

Il giudice Giuseppina Finazzi ha riconosciuto la piena responsabilità della dirigente nei confronti dell'infermiera, che vive nel Bergamasco e aveva 36 anni quando tentò di togliersi la vita. "Fatti che si commentano da sé", scrive il tribunale a proposito dei maltrattamenti e imponendo all'ospedale un risarcimento di 130mila euro (comprensivo di interessi). Pagherà l'assicurazione, che deve rispondere anche delle responsabilità dei dipendenti dell'azienda ospedaliera gestita dal direttore generale leghista Cesare Ercole (ex sindaco di Broni, nel Pavese, ed ex parlamentare del Carroccio).

Le 35 pagine di sentenza del giudice Finazzi sono un campionario di soprusi. Non si è trattato tecnicamente di mobbing, che presuppone - secondo il tribunale - "un'aggressione continua", ma di vessazioni che

arrivavano puntuali quando ce n'era occasione. La caposala vessata non riteneva corrette alcune direttive per i dipendenti? La dirigente la correggeva e la "sviliva continuamente di fronte agli stessi dipendenti", secondo il giudice. Non le concedeva i permessi che invece il medico primario era disposto a dare, non supportava i progetti della stessa caposala, mentiva sia al direttore generale dell'ospedale sia al primario, guarda caso proprio sulla gestione della caposala. "E' ora di fare chiarezza su quanto sta accadendo, da tempo, all'ospedale di Treviglio", denuncia la Funzione pubblica della Cisl di Bergamo, da dove parlano addirittura di "malaffare imperante".

L'ospedale di Treviglio, in una nota della direzione generale, parla di "uno spiacevole episodio risalente al dicembre del 2003. La sentenza riguarda l'attuale direzione per le conseguenze assicurative e legali della medesima sentenza, non certamente sotto l'aspetto delle responsabilità dirette". L'azienda ospedaliera aggiunge poi un passaggio su una serie di indiscrezioni riferite dal quotidiano online Bergamonews: la stessa dirigente (tuttora in carica) protagonista delle vessazioni riconosciute dal giudice  avrebbe firmato un monte ore di straordinari esorbitante per alcuni tecnici di laboratorio, mentre a tutti i dipendenti dell'ospedale è imposto un blocco degli straordinari. "Intendiamo fare chiarezza sulle notizie - scrive l'azienda ospedaliera - Al riguardo stiamo valutando l'opportunità di avviare un'indagine interna che possa ricostruire e appurare l'esatta dinamica dei fatti riferiti dalla cronaca locale".


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6feb/12Off

Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato – Abrogazione delle Tariffe forensi

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Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 3 febbraio 2012 – S., con l’Avv. I. V. c/ F.M.; dep. contestuale (est. G. Buffone)

Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Riferimento agli importi liquidati in precedenza – parametro di riferimento – Sussiste

L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.


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6feb/12Off

Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato – Abrogazione delle Tariffe forensi

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Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/ D.; est. G. Buffone)

Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Decreto Ingiuntivo – Riferimento alle cd. Tabelle orientative condivise con il Consiglio dell’Ordine – Sussiste

L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità


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19gen/12Off

Credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale – Oggetto di cessione – Sussiste – Disciplina del ceduto credito risarcitorio – Caratteri

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Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52

Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove ricorra una ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), atteso che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.


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19gen/12Off

L’acquirente sottoscrive la proposta e versa la caparra: il contratto è concluso

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La firma del venditore, per ricevuta, sull’assegno con cui l’acquirente ha pagato la caparra vale come conoscenza dell’accettazione della proposta e, quindi, sancisce la conclusione del contratto di vendita.


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19gen/12Off

Verbale valido anche fuori centro abitato e senza contestazione

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La multa per eccesso di velocità può essere legittimamente notificata per posta se l’autovelox consente l’accertamento della violazione solo dopo il passaggio del veicolo davanti allo strumento.


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